Con la circolare n. 20/2008 il Ministero del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative al personale ispettivo in ordine alla istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro, ai sensi degli artt. 39 e 40, D.L. n. 112/2008. In questo quadro il Ministero ha evidenziato gli effetti della nuova disciplina sulla c.d. maxisanzione contro il lavoro sommerso applicabile per l'impiego di lavoratori "non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" ed ha precisato che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si appoggi ad un professionista abilitato, la sanzione non opera per le assunzioni effettuate durante la chiusura dello studio per ferie o altri motivi. In questo caso il datore di lavoro è peraltro tenuto ad inviare la comunicazione preventiva mod. UniUrg a mezzo fax, fermo restando l'obbligo di trasmissione della comunicazione ordinaria il primo giorno utile successivo alla riapertura dello studio. Tale procedura deve essere adottata anche nel caso, ipotizzato nel quesito, in cui il datore di lavoro "abbia in servizio solo il personale di produzione". Anche in tale caso, infatti, sarà comunque presente in azienda un responsabile del servizio cui il datore di lavoro avrà fornito le opportune istruzioni per le assunzioni da effettuare durante la chiusura per ferie dell'ufficio amministrativo.