Dal 5/3/2001 (L. 57/2001) è ammessa l'iscrizione delle S.r.l. artigiane con pluralità di soci quando la maggioranza degli stessi svolga personalmente l'attività e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti. E' necessario che il socio svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e, quindi, rispetti uno dei requisiti di qualifica essenziali riconducibili alla figura dell'imprenditore artigiano. Il lavoro che il socio artigiano svolge nel "processo produttivo" deve essere prevalente rispetto a quello svolto, sempre nell'ambito della società, ad altri fini: in tal senso il termine di confronto per il giudizio di prevalenza non è solo l'insieme delle eventuali attività (anche imprenditoriali o professionali) esercitate dal socio al di fuori dell'impresa artigiana costituita in forma di S.r.l., bensì il riferimento alle altre attività svolte all'interno della medesima società artigiana ma non attinenti strettamente al "processo produttivo". L'attività lavorativa di socio, pertanto, deve essere necessariamente prevalente rispetto ad altre attività lavorative per l'iscrizione alla Gestione autonoma e non può essere compatibile con quella da lavoro dipendente full-time. La prevalenza si valuta principalmente con riferimento al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività. Detto questo, per instaurare correttamente un rapporto di natura subordinata, con la conseguente cancellazione dalla gestione artigiani, si richiama l'attenzione sul fatto che è necessaria la presenza dei requisiti classici della subordinazione stessa: assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare nei confronti del lavoratore da parte della società, retribuzione periodica legata all'effettiva mansione svolta, rispetto dell'orario di lavoro ecc..