Il quesito riguarda la situazione di una lavoratrice tutelata dall'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, che nei prossimi mesi dovrebbe essere sospesa dal lavoro a rotazione con altre due dipendenti, nell'ambito di un programma che prevede l'intervento della cig in deroga e che si concluderà prima del periodo di astensione obbligatoria. Come evidenziato nel quesito, il quarto comma del citato art. 54 non consente di collocare questa lavoratrice in cassa integrazione. La norma stabilisce infatti che "durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro" con una deroga limitata all'ipotesi - che non sembra peraltro configurabile nel caso specifico riguardante uno studio professionale - "che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale". Ciò premesso, nel caso in esame troverà applicazione il disposto dell'art. 3, D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 151), che conferma, da un lato, il divieto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro normalmente effettuato dalla lavoratrice in questione (comma 4) e prevede, dall'altro, lo spostamento della lavoratrice stessa ad altre mansioni, anche inferiori in assenza di alternative, con garanzia del mantenimento della retribuzione (comma 5).