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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Cig in deroga

E' possibile sospendere la lavoratrice in gravidanza?

Pietro Zarattini

Domanda


Uno studio professionale ha avviato dal 18 gennaio al 7 maggio una cassa integrazione in deroga (prevista dalla Regione Veneto) a rotazione per tre impiegate. In data 17 febbraio una di queste impiegate (sospesa dal 18 gennaio al 3 febbraio e poi rientrata) ha comunicato di essere incinta, data presunta del parto fine settembre. La circolare INPS n.152/90 precisa che in caso di erogazione della cig prevale l'indennità di maternità, ma la signora non ha presentato all'INPS alcuna richiesta di congedo parentale, quindi non trovandosi in astensione obbligatoria, ma prestando lavoro regolarmente, si chiede di sapere come deve essere trattata durante questo periodo quando è sospesa per effetto della cig a rotazione. Inoltre in base al D.Lgs. 151/2001 art.54 la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno del bambino. Come è corretto procedere?

Risposta

Pietro Zarattini

Il quesito riguarda la situazione di una lavoratrice tutelata dall'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, che nei prossimi mesi dovrebbe essere sospesa dal lavoro a rotazione con altre due dipendenti, nell'ambito di un programma che prevede l'intervento della cig in deroga e che si concluderà prima del periodo di astensione obbligatoria.
Come evidenziato nel quesito, il quarto comma del citato art. 54 non consente di collocare questa lavoratrice in cassa integrazione. La norma stabilisce infatti che "durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro" con una deroga limitata all'ipotesi - che non sembra peraltro configurabile nel caso specifico riguardante uno studio professionale - "che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale".
Ciò premesso, nel caso in esame troverà applicazione il disposto dell'art. 3, D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 151), che conferma, da un lato, il divieto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro normalmente effettuato dalla lavoratrice in questione (comma 4) e prevede, dall'altro, lo spostamento della lavoratrice stessa ad altre mansioni, anche inferiori in assenza di alternative, con garanzia del mantenimento della retribuzione (comma 5).

23/09/2010
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