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martedì 07 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Se la cooperativa assume lavoratori già licenziati

E' possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991?

Fabio Licari

Domanda


Un'impresa di pulizie ha lavorato su un appalto in parte con propri dipendenti in parte con dipendenti di una cooperativa. Avendo perso altri appalti la società decide di privarsi del lavoro dei dipendenti della cooperativa. Se si assumono (dopo un paio di mesi) alcuni di questi lavoratori, che nel frattempo si sono iscritti nelle liste di mobilità in quanto la cooperativa li ha licenziati, è possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991? I dipendenti non riassunti potrebbero fare causa all'azienda?

Risposta

Fabio Licari

Ai lavoratori licenziati per riduzione di personale, si applica il cd. diritto di precedenza disciplinato dall'art. 15 della legge n. 264/1949. Nello specifico, il suddetto articolo, dispone che i lavoratori, licenziati da un'azienda per riduzione di personale, hanno la precedenza nella riassunzione, presso la medesima azienda, entro sei mesi. Tale disposto legale è parimenti esteso, in virtù dell'art. 8 della legge n. 223/1991, ai lavoratori collocati in mobilità. Per questi lavoratori è previsto, inoltre, un regime contributivo agevolato che la legge esclude qualora, nel caso di nuova assunzione, siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. A sostegno della suddetta previsione, il Ministero del lavoro con interpello n. 18/2009, puntualizza che l'azienda cha ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.
Per la fattispecie proposta nel quesito, ferma restando la carenza di ulteriori elementi utili alla concreta valutazione del caso, appare non preclusa la strada della nuova assunzione dei lavoratori posti in mobilità , nel rispetto delle condizione sopra menzionate, godendo delle agevolazioni contributive previste dalla norma vigente.
Si ricorda che, in caso contrario, eventuali azioni elusive poste in essere con il mero intento di godere dei suddetti benefici, rischiano di generare una illegittimità nei licenziamenti, con la reale conseguenza che i lavoratori possano richiedere il risarcimento del danno.

23/09/2010
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