Domanda
Quali sono i documenti che un IPAB deve chiedere all'azienda appaltatrice in riferimento ad un appalto che ha per oggetto lavori edili?
Risposta
Massimiliano TavellaL'articolo 3, comma 8, del D.L. n. 97/2008 ha abrogato i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006, nonché il relativo regolamento di cui al D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
Si tratta delle norme che, tra le altre cose, definivano la documentazione che l'appaltatore, che conferiva in subappalto servizi od opere, era tenuto ad acquisire per evitare la responsabilità solidale con il subappaltatore per il pagamento di ritenute fiscali e contributi.
Il D.L. n. 97/2008 lascia inalterata la disciplina dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. In sintesi, sussiste la solidarietà piena che riguarda anche le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, le ritenute previdenziali ed i premi Inail solo tra appaltatore e subappaltatore, mentre tra committente e appaltatore, nonché con ciascun eventuale subappaltatore la responsabilità solidale riguarda gli aspetti retributivi e contributivi, ma non quelli fiscali.
Con particolare riferimento al settore dell'edilizia, l'art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa verifichi l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, attraverso le modalità indicate dall'allegato XVII al D.Lgs. citato, per come sostituito dall'art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.