Domanda
Al lavoratore intermittente, senza indennità di disponibilità, che si assenta per malattia non è dovuta l'indennità di malattia a carico dell'Inps (circ. Inps 41/2006). Si chiede se il datore di lavoro deve comunque assolvere all'obbligo contrattuale di integrazione della retribuzione e se il lavoratore ha l'obbligo di produrre i certificati medici.
Risposta
Giampaolo FurlanIl contratto di lavoro intermittente è quel contratto attraverso il quale il lavoratore si pone, a tempo determinato o indeterminato, a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto di un periodo minimo di preavviso.
Tale schema contrattuale di base si articola in due distinte sotto-tipologie: l'una caratterizzata dall'obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con relativo diritto alla corresponsione di un'indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; l'altra, invece, dall'assenza di un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata del datore di lavoro.
È bene precisare, come peraltro chiarito dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4/2005, che tale peculiare fattispecie contrattuale viene ricompresa all'interno dello schema di rapporto di lavoro subordinato. Secondo la menzionata circolare infatti, al contratto di lavoro intermittente si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato, limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione di lavoro che è oggetto del contratto. Nei periodi di attesa, nella fattispecie di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità del lavoratore, al contrario, non vi sarà alcun rapporto lavorativo tra le parti e, di conseguenza, nessun obbligo contrattuale sarà imposto alle medesime.
Come specificato anche dalla Circolare Inps n. 41/2006, la risposta del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro ha efficacia costitutiva del rapporto contrattuale, di conseguenza, fino al momento della suddetta risposta, al lavoratore non spetterà né l'indennità di disponibilità (se non prevista contrattualmente), né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità.
I rapporti contrattuali che vengono di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all'indennità si estingue al momento della cessazione dell'attività lavorativa).
In riferimento al quesito posto risulta opportuno segnalare la possibilità che si verifichino due differenti ipotesi.
Se il lavoratore, nella fattispecie di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, dopo aver risposto alla chiamata del datore di lavoro e quindi "attivato" il relativo rapporto di lavoro, si ammala, avrà diritto, come peraltro tutti i lavoratori subordinati "ordinari" (cui la legge lo parifica), alla relativa indennità di malattia a carico dell'Inps, nonché all'integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro. Tutto ciò a fronte della presentazione, da parte del lavoratore, della relativa certificazione medica attestante lo stato di malattia dello stesso.
Se, invece, lo stato morboso del lavoratore intermittente dovesse presentarsi durante un periodo in cui lo stesso non è concretamente adibito alla prestazione lavorativa, non sussistendo in concreto alcun rapporto di lavoro, non avrà diritto ad alcunché, né da parte dell'Inps, né tantomeno da parte del datore di lavoro.