Le modalità ed i criteri di inquadramento aziendale all'interno delle gestioni tariffarie INAIL, sono disposte tenendo conto della classificazione delle lavorazioni effettuata ai fini previdenziali ed assistenziali dall'INPS secondo quanto disciplinato dall'art. 49 della Legge n. 88/1989 tenendo conto, tuttavia, delle specifiche disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e di quanto introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000.
Pertanto, i soggetti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 1124/1965 sono obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di tutto il personale che sia addetto a "macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti." (art. 1 D.P.R. n. 1124/1965).
Ai fini del corretto inquadramento, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto, secondo le disposizioni contenuto all'art. 12 art. 1 D.P.R. n. 1124/1965, a dichiarare la natura dei lavori svolti e tutti gli elementi e le indicazioni che siano rilevanti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio.
Risulta opportuno precisare che con il termine "lavorazioni", agli effetti delle tariffe INAIL, si deve intendere il ciclo delle operazioni necessarie affinché si realizzi quanto in esse descritto, comprendendo tra le stesse anche le operazioni complementari e sussidiarie purché effettuate dal datore di lavoro interessato ed in diretta attinenza all'attività principale.
Premesso quanto sopra, si ritiene che la classificazione delle lavorazioni aziendali inquadrate alla voce di tariffa 0722 (personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni faccia uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio) siano pertinenti con quanto descritto nel quesito in questione.
Ovviamente, non avendo conoscenza concreta di tutte le operazioni propedeutiche in tal senso svolte dall'azienda, sarebbe opportuno l'esame concreto del caso.