Domanda
Un lavoratore ha subìto il pignoramento del quinto dello stipendio a causa di informazioni ottenute dal creditore attraverso l'Inps che, pare, abbia fornito il nominativo del datore di lavoro presso il quale sono state effettuate le notifiche del caso. L'Inps sarebbe legittimato a fornire queste informazioni ad un semplice creditore o l'interessato può rivalersi? Se si, in base a quale precisa normativa l'Inps sarebbe legittimato?
Risposta
Marcello PolacchiniLa questione è alquanto complicata ed esula in parte dalle competenze in materia di privacy, riguardando piuttosto il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ad ogni modo, premesso che l'informazione relativa al datore di lavoro presso il quale effettuare il pignoramento del quinto dello stipendio di un lavoratore per la normativa sulla privacy costituisce un dato "comune", va esaminato il possibile conflitto di interessi tra la tutela accordata dall'ordinamento al diritto di accesso del creditore ai documenti amministrativi dell'Inps e quella riconosciuta al diritto alla riservatezza del lavoratore debitore.
Ora, l'art. 24 della legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa stabiliva la prevalenza del diritto di accesso a due condizioni:
1) che l'accesso deve mirare alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
2) che l'accesso deve limitarsi alla sola possibilità di prendere visione degli atti.
Sotto il vigore della vecchia legge n. 675/1996 sulla privacy il Consiglio di Stato con decisione n. 59/1999 adottò la soluzione del cd. «doppio binario», precisando che per i dati comuni l'art. 27 della legge n. 675/1996 consente l'accesso solo per la tutela di interessi rilevanti ed è limitato alla presa visione del documento; mentre per i dati sensibili l'art. 22 della legge n. 675/1996 consente l'accesso solo se lo prevede una specifica disposizione di legge che evidenzi le finalità di pubblico interesse perseguite, le operazioni eseguibili e i dati trattabili.
Il nuovo Codice della privacy all'art. 59 ha disposto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e i tipi di dati sensibili e giudiziari ai quali si può avere accesso, nonché le operazioni di trattamento eseguibili in conseguenza di una domanda di accesso restano disciplinati dalla legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia (in particolare la legge n. 15/2005). Inoltre ha affermato che le attività in oggetto (accesso e trattamento) si considerano «di rilevante interesse pubblico».
Successivamente l'art. 16 della legge n. 15/2005, nel sostituire l'art. 24 della legge n. 241/1990, dopo aver stabilito che deve essere comunque garantito il diritto di accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ha espressamente disposto che:
a) nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile";
b) nel caso di dati c.d. supersensibili (salute e vita sessuale) l'accesso è consentito "nei limiti previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003".
Va poi notato che l'art. 19 del Codice della privacy ha stabilito che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati dei dati personali (non sensibili o giudiziari) è consentita solo nei casi previsti dalla legge o da un regolamento. Occorrerebbe quindi conoscere cosa preveda eventualmente al riguardo il regolamento dell'Inps.