Lavoro a tempo determinato
Lavoratori in mobilità: agevolazioni contributive all'assunzione
Livio Lodi
Domanda
La questione riguarda lavoratori in mobilità con doppio rapporto a termine. E' possibile assumere un lavoratore dalle liste di mobilità per sei mesi, prorogarlo per altri sei mesi ed il giorno prima della scadenza trasformarlo a tempo indeterminato usufruendo in tal modo del periodo massimo di agevolazione contributiva di 24 mesi?
Risposta
Livio LodiI lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere assunti con contratto di lavoro a temine.
Per i lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari, fino ad un massimo di dodici mesi, a quella prevista per gli apprendisti, fermo restando che quella a carico del lavoratore resta dovuta nella misura intera.
Tale modalità di assunzione costituisce un'eccezione rispetto ai casi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 368, secondo il quale "È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro."
In un simile contesto normativo non ha di conseguenza senso parlare di proroga del contratto a termine, dal momento che il lavoratore in questione può essere assunto con contratto con scadenza per un periodo massimo di un anno. Qualora nel corso dello svolgimento del contratto a termine il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà beneficiare delle ulteriori agevolazioni contributive all'uopo stabilite..
D'altra parte, in ipotesi di assunzione con un termine inferiore all'anno, per poter ottenere una proroga, dovrebbe ricorrere una delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto sopra citato, secondo il quale "Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni."
Peraltro, a mente del successivo comma 2, "L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro."
Conclusivamente, dunque, qualora il datore di lavoro abbia realmente intenzione di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si palesa opportuno l'apposizione del termine di un anno, evitando con ciò l'assunzione dell'onere di dimostrare le appena accennate ragioni giustificative, argomentazioni che dovrebbero invece essere comprovate in caso di apposizione di un termine di durata inferiore.
20/01/2012
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