Domanda
Un quadro CCNL Legno è licenziato ed è in mobilità. Viene assunto in un'altra azienda con qualifica di dirigente. Gli sgravi contributivi che le aziende hanno nell'assumere lavoratori in mobilità valgono anche se l'assunzione è con la qualifica di dirigente?
Risposta
Niccolo' PersicoIn assenza di chiare indicazioni normative, la questione segnalata non è di immediata soluzione e conviene rifarsi alle indicazioni ministeriali in merito, per quanto esse paiano non del tutto congruenti tra loro.
In merito è da segnalare innanzitutto la risposta ad interpello del Ministero del Lavoro del 27 giugno 2006, sulle agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9, l. n. 223/1991. In tale interpello, viene sottoposto al Ministero un caso leggermente diverso: si chiede se una società che assuma un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità - e quindi usufruisca di tali agevolazioni - possa continuare a godere dei benefici contributivi allorché effettui un passaggio di qualifica del lavoratore, da impiegato a dirigente. In risposta, il Ministero ha chiarito che la norma di cui all'art. 25, comma 9, l. n. 223/1991, condiziona il diritto ad usufruire delle agevolazioni "ad una situazione di fatto in essere al momento dell'assunzione (lavoratore iscritto nelle liste di mobilità) e non ad eventi successivi, non prevedendo inoltre il venir meno del beneficio a seguito di modifica della qualifica".
Posta l'interpretazione letterale della norma, tale indicazione parrebbe direttamente estensibile, senza difficoltà, anche all'immediata assunzione quale dirigente di un lavoratore che risulti iscritto nelle liste di mobilità, come prospettato nel presente caso, con possibilità quindi per l'azienda di godere delle relative agevolazioni.
Occorre tuttavia segnalare altresì la risposta ad interpello del 5 maggio 2009, con la quale il Ministero, considerando la normativa di cui all'art. 20 l. n. 266/1997, "incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa", quale normativa speciale, arriva a concludere che essa escluderebbe l'applicazione delle norme generali in tema di agevolazioni contributive (nel caso di specie si trattava delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, l. n. 407/1990).
Ricordando che l'adeguamento alle indicazioni fornite dal Ministero nelle risposte ad interpello esclude dall'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili (art. 9, l. n. 124/2004), si consiglia di applicare pedissequamente tali indicazioni.