Domanda
Nel caso in cui il bambino nasca prematuro tanto da necessitare per un periodo abbastanza lungo di ricovero in una struttura sanitaria, la madre deve obbligatoriamente fruire del congedo di maternità dalla data del parto per magari tornare al lavoro proprio quando il bambino venga dimesso ed abbia bisogno di assistenza?
Risposta
Rossella SchiavoneFino a qualche tempo fa, in effetti, nel caso in cui il bambino nascesse tanto prematuro da necessitare di ricovero ospedaliero, la madre, lavoratrice privata, era obbligata a fruire del congedo di maternità, non potendo rimandarne la fruizione in un secondo momento.
Per quanto riguarda invece la Pubblica Amministrazione, i contratti collettivi di alcuni comparti già da diverso tempo ammettevano, invece, la possibilità, nel caso di specie, per la puerpera di tornare al lavoro e rinviare la fruizione del congedo di maternità alle dimissioni del bambino dalla struttura sanitaria.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2011 del 4.4.2011, depositata in data 7 aprile 2011, ha ritenuto che un rigido collegamento della decorrenza del congedo di maternità dalla data del parto sia in contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra il parto a termine e quello prematuro, ed anche con le altre norme costituzionali poste a tutela della famiglia, proprio perché tra le finalità del congedo di maternità c'è anche quello di proteggere il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.
Il giudice delle leggi ha, perciò, concluso col dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 16, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
Successivamente, l'INPS è intervenuto, con messaggio n. 14448/2011, riconoscendo che in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto, dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.
Inoltre, l'Istituto, nel suddetto messaggio ha evidenziato che per differire il congedo di maternità, è necessario che la puerpera:
- si faccia rilasciare dalla struttura presso cui è ricoverato il neonato una certificazione medica dalla quale emerga il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l'immediato ricovero dello stesso - spetterà successivamente alla stessa struttura attestare anche le dimissioni del neonato;
- si procuri la certificazione medica attestante la propria idoneità al lavoro rilasciata dal medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto (art. 20 del D.Lgs. 151/2001).
Si segnala che le considerazioni contenute nella risposta sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.