L'art. 15, comma 1, Legge n. 68/1999, punisce le imprese private e gli enti pubblici economici che non inviano il prospetto informativo, in via telematica ed entro il 31 gennaio di ogni anno, agli uffici competenti dal quale risultino:
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero ed i nominativi dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili.
La sanzione per il ritardato invio del prospetto è stata oggetto di modifica proprio recentemente ad opera del D.M. 15.12.2010, che ha adeguato l'importo della sanzione amministrativa in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: quindi in caso di mancato invio, al momento la sanzione è pari ad euro 635,11, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Al caso di specie è applicabile la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui, se da una verifica ispettiva dovesse emerge l'inadempimento, il datore di lavoro sarebbe diffidato ad adempiervi.
Effettuato l'adempimento, il datore di lavoro dovrà pagare un quarto della sanzione stabilita in misura fissa (riduzione da applicare sia alla sanzione base che alla maggiorazione giornaliera), ovvero euro 158, 78 maggiorata di euro 7,69 per ogni giorno di ritardo.
La sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/81 è, invece, pari ad un terzo della sanzione stabilita in misura fissa (anche questa riduzione è da applicare sia alla sanzione base che alla maggiorazione giornaliera), ovvero euro 211,70 oltre ad euro 10,25 per ogni giorno di ritardo.
Si rammenta comunque che non vi è alcun obbligo di invio del prospetto nel caso in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Tuttavia se al mancato invio del prospetto si accompagna la mancata copertura della quota d'obbligo di riserva, il datore di lavoro sarà assoggettato anche alla sanzione di cui all'art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999, come chiarito dal ministero del Lavoro con nota n. 843 del 16.6.2003.
Anche in questo caso la sanzione amministrativa è stata modificata dal DM 15.12.2010 ed adesso è pari ad 62,77 per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Anche in questo caso si ritiene applicabile la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui, in caso di adempimento a seguito di diffida, il datore di lavoro dovrà pagare un quarto della sanzione stabilita in misura fissa ovvero euro 15,69 per ogni giorno e per ciascun lavoratore occupato.
La sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/81 è, invece, pari ad un terzo della sanzione stabilita in misura fissa ovvero euro 20,92.