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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
L'Esperto - Casi e Soluzioni
Assunzione di lavoratori in mobilità

Quali sono i casi di esclusione dai benefici?

Niccolò Persico

Domanda


Una società ha avviato le procedure di concordato preventivo ed ha proceduto al licenziamento dei dipendenti, i quali sono stati iscritti nelle liste di mobilità. Una nuova compagine societaria (non è presente alcun socio della vecchia compagine) è subentrata ed ha impiegato (utilizzando sia i locali che le attrezzature precedenti) i dipendenti licenziati nel medesimo ciclo produttivo. E' lecito che il nuovo datore di lavoro usufruisca delle agevolazioni previste per il personale posto in mobilità?

Risposta

Niccolò Persico

I benefici per l'assunzione di lavoratori in mobilità non spettano alle aziende che sarebbero comunque obbligate all'assunzione dei lavoratori stessi (cfr. art. 8, comma 1, legge n. 223/1991). I lavoratori licenziati per riduzione di personale, infatti, hanno un diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi dal licenziamento (art. 15, comma 6, legge n. 264/1949).
Onde evitare comportamenti elusivi di tale norma, nel corpo dell'art. 8 legge n. 223/1991 è stato successivamente inserito il comma 8-bis, che stabilisce che il diritto ai benefici "è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo".
Proprio a tal fine, l'impresa che assume i lavoratori in mobilità, nel momento della richiesta di avviamento, deve dichiarare sotto la propria responsabilità che non ricorrono le condizioni ostative previste. Nel caso prospettato non pare che si verifichino tali condizioni ostative, sempre che si tratti di subentro di una nuova impresa non collegata alla precedente e non solo di una nuova compagine societaria all'interno della stessa impresa.
In quest'ultimo caso, infatti, non ci sarebbe alcuna soluzione di titolarità nei rapporti giuridici facenti capo all'impresa e quindi questa sarebbe vincolata agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, legge n. 223/1991 (richiamato dall'art. 8, comma 4, della medesima legge).
Occorrono invece maggiori approfondimenti sul caso in questione per escludere che il subentro della nuova impresa alla precedente sia configurabile quale trasferimento d'azienda (cfr. art. 2112 c.c.) e che quindi la subentrante non debba succedere anche negli obblighi di riassunzione (cfr. la sentenza della Cassazione n. 17071/2007) con esclusione dei relativi benefici (cfr. altresì l'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, tuttora invariato nonostante la Corte di Giustizia abbia statuito, con sentenza n. 561 del 2009, che lo Stato italiano, mantenendo tale norma in vigore, è venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 2001/23/CE).

19/01/2010
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