Il sistema giuridico amministrativo è governato sul piano sanzionatorio dal principio generale del "ne bis in idem", il quale impedisce che un'identica condotta illecita venga ad essere sanzionata più di una volta, per accertamenti svolti da soggetti differenti o per concorrenza di norme diverse. Nel caso di specie le due normative richiamate sono fra loro indiscutibilmente concorrenti e come tali incidono sulla fattispecie sostanziale di condotta illecita rilevata. Tuttavia la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 471/97 si volge a punire le violazioni finalizzate all'ostacolare la vigilanza fiscale, quella presente nell'abrogato D.P.R. n. 1124/1965 a punire gli illeciti finalizzati ad ostacolare gli accertamenti di lavoro e previdenziali. Or bene, nel caso rappresentato, l'unica sanzione applicabile concretamente era quella in materia fiscale e non già quella del D.P.R. n. 1124/1965 stante le finalità e lo spazio degli accertamenti condotti dalla GdF. Errata ed erronea appare, infatti, la duplicazione delle sanzioni in materia, posto che la trasmissione dei verbali della GdF agli altri organismi di vigilanza di lavoro-previdenza miravano al riscontro e alla applicazione delle ulteriori e diverse sanzioni riguardanti la specificità della materia giuslavoristica e previdenziale.
(Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.)