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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Esperto - Casi e Soluzioni
Albo Pretorio online

E' obbligatorio pubblicare sul sito le determinazioni dei Responsabili di servizio?

Brunella Biancaniello

Domanda


Come è noto, dal 1° Gennaio 2011, in forza dell'art. 32 della L. 18-06-2009, n. 69 - legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e che ha tra le sue finalità l'eliminazione degli sprechi - è entrato in vigore l'Albo Pretorio online, ovvero l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre Amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.In virtù di tale obbligo, dall'inizio del 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale, mentre solo per gare (procedure ad evidenza pubblica) e Bilanci l'obbligo scatta dal 1° Gennaio 2013 (per quanto riguarda quest'ultimo punto, la relativa regolamentazione è fissata dal D.P.C.M. 26-04-2011).




Risposta

Brunella BiancanielloTradizionalmente l'Albo Pretorio è il luogo nel quale vengono affissi tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. L'art. 32 della L. 18-06-2009, n. 69, dunque, sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale realizzata mediante l'affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l'Albo Pretorio) ad un regime che all'uopo prevede un luogo virtuale (il sito istituzionale). In linea di massima, pertanto, le regole del funzionamento dell'Albo sono rimaste invariate, in quanto ciò che è cambiato è solo lo strumento impiegato: semplificando, in luogo del documento stampato e affisso nello spazio dedicato all'Albo Pretorio c'è ora un sito web. La pubblicazione di un documento online è un atto indipendente dalla produzione del documento stesso - come si legge dal "Vademecum 2011 - Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online", reso disponibile dal Ministero per l'Innovazione della P.A. al seguente indirizzo Internet: http://www.innovazionepa.gov.it.
Infatti:
- la responsabilità della formazione dell'atto soggetto a pubblicità legale è del Responsabile del procedimento che ha generato l'atto, cioè la persona a capo dell'Ufficio o del Servizio che ha le competenze per materia;
- la responsabilità della pubblicazione online, invece, è del Responsabile del procedimento di pubblicazione come individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.
Oggetto della pubblicazione sono, dunque, tutti gli atti amministrativi a cui deve essere data pubblicità legale: deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri Enti Pubblici.
Venendo più nello specifico a quanto chiesto nel quesito, pertanto, a parere della scrivente, anche le determinazioni dei Responsabili di servizio devono essere pubblicate sul sito dell'Ente. Come si evince, infatti, anche dalla passata Giurisprudenza -, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (disciplinata in precedenza dall'art. 124, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267) è prevista "per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (Consiglio e Giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti Locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost., 1 giugno 1979, n. 38 e n. 39 e Cons. Stato Sez. IV, 6 dicembre1977, n. 1129)" [Cons. Stato Sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370].
Le determinazioni sono atti a struttura bivalente, nel senso che sono atti amministrativi - che seguono un certo iter istruttorio - e atti di gestione - rispondenti a degli obiettivi che l'apparato amministrativo deve raggiungere.
La determina ha valenza giuridica nel momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio - pertanto, la pubblicazione nell'Albo ha fini di pubblicità e trasparenza dell'atto - a differenza delle deliberazioni le quali assumono valenza giuridica a seguito della pubblicazione, in difetto della quale l'atto non è esecutivo.
La pubblicazione, dunque, per gli atti amministrativi per la quale è necessaria, segna il normale termine decadenziale per ricorrere. Infatti, secondo l'art. 21, comma 1, della L. 06-12-1971, n. 1034, nel testo novellato dalla L. 21-07-2000, n. 205, in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.
Concludendo si ritiene che la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune sia prevista per tutte le deliberazioni dell'Ente, non solo quelle degli organi di governo (Consiglio e Giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, in quanto la finalità legislativa è quella di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti Locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante. Alla stregua di ciò, peraltro, si ritiene che tale obbligo debba essere assolto pubblicando integralmente l'atto e non come accaduto in alcuni casi limitandosi a pubblicarne i soli estremi.
Una serie di utili indicazioni in tema di Albo pretorio online può essere reperita sul sito dell'iniziativa governativa "URP degli URP" al seguente indirizzo: http://www.urp.gov.it.

08/11/2011
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Questo articolo è tratto da:
Sull'argomento: Enti locali e PA