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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Esperto - Casi e Soluzioni
Appalti pubblici

Responsabilità solidale, si estende anche alle omissioni contributive?

Andrea Faccon

Domanda


La responsabilità solidale tra impresa ed Ente Appaltante per i contributi previdenziali si estende anche ai mancati versamenti al Fondo Previambiente, Fondo di previdenza complementare al quale risultano iscritti molti addetti ai servizi di igiene urbana?

Risposta

Andrea FacconGiova ricordare che l'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10-09-2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30", prevede che "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
La norma persegue la finalità di incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro cui sono tenute le imprese che operano in qualità di appaltatori o subappaltatori. In tale ottica, la norma prevede un vincolo di responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto senza limiti quantitativi, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.
Dopo alcune oscillazioni della prassi e non senza alcune voci in senso contrario in dottrina, la disciplina dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10-09-2003, n. 276 è stata ritenuta applicabile dalla Giurisprudenza prevalente anche agli appalti (di opere o di servizi) della P.A. (v. per tutti Trib. Milano Sez. lavoro, 22 gennaio 2010).
Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, si è posto altresì il problema di definire la portata dell'espressione "contributi previdenziali dovuti".
Sul punto la dottrina più autorevole ha ritenuto che il vincolo di solidarietà riguarda qualsiasi omissione contributiva posta in essere dall'appaltatore o dal subappaltatore, comprese le contribuzioni da versare agli Enti esercenti forme di previdenza complementare.
La soluzione appare condivisibile perché, in effetti, si rivela la più coerente, oltre che con il dato letterale - che non autorizza ad operare distinzioni di sorta - con la ratio della disciplina in esame, che mira, come già ricordato, a rafforzare l'effettività della complessiva posizione giuridica retributiva e previdenziale dei lavoratori impiegati nell'appalto.


03/01/2012
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