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giovedì 17 maggio 2012 |
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Esperto - Casi e Soluzioni
Diritto d'accesso agli atti amministrativi
Richiesta di copie di atti amministrativi, quando sussiste l'obbligo di motivazione?
Brunella Biancaniello
Domanda
L'art. 25, L. 07-08-1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. stabilisce che, in ordine al diritto di accesso agli atti amministrativi, l'estrazione di copia di atti è subordinata alla presentazione di idonea motivazione a dimostrazione dell'interesse concreto, attuale, ecc. ... Un cittadino ha chiesto formalmente e senza motivazione di avere copia di sentenze, provvedimenti giurisdizionali esecutivi (TAR, CdS), a carico del Comune e tenuti dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale, tramite il Dirigente preposto, ha richiesto al cittadino di integrare la nota per ottenere copie con la motivazione ex art. 25, L. 07-08-1990, n. 241. Il cittadino ha risposto che per tali atti (sentenze, ecc...) non sussiste obbligo di motivazione che si applica solo per i provvedimenti amministrativi. Si chiede pertanto se per la richiesta di copie, la motivazione deve esservi solo se la richiesta riguarda atti amministrativi e non per gli atti di autorità giudiziarie, tenuti dal Comune quale parte in causa.
Risposta
Brunella BiancanielloIl diritto d'accesso agli atti amministrativi, per le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, rappresenta un principio generale dell'attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività di un Ente Pubblico.
L'
art. 22 della L. 07-08-1990, n. 241
e ss.mm. definisce l'accesso come il diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Secondo costante Giurisprudenza Amministrativa (cfr.,
ex aliis
,
Cons. Stato Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6899
), il diritto di accesso ai documenti, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, tuttavia non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente. Questo perché l'istituto dell'accesso non è teso ad un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, dal momento che, correlativamente all'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell'Amministrazione a non subire intralci nella propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie. Ne consegue che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente e sempre che questi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante.
Pertanto, il principio base è che l'accesso deve essere motivato con una richiesta rivolta all'Ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (cfr.
Cons. Stato Sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226
, e
Cons. Stato Sez. V, 25 maggio 2010, n. 3309
, e
Cons. Stato Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173
).
Fermo restando, quindi, che ai fini dell'esercizio del diritto di accesso è sempre necessaria un'adeguata motivazione, va ulteriormente precisato che oggetto del diritto in esame è "il documento amministrativo, inteso come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (
art. 22, L. 07-08-1990, n. 241
).
Alla stregua di ciò, con riferimento agli atti dell'Autorità Giudiziaria di cui al presente quesito, a parere della scrivente, il diritto d'accesso non può essere proprio esercitato.
Infatti, come si legge, tra le altre, nella sentenza della Prima Sezione del
T.A.R. Molise - Campobasso, 9 dicembre 2010, n. 1528
, anche se "la nozione di documento amministrativo, quale definito dall'
art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241
, ha un'ampia latitudine, tale nozione non può, però, essere estesa fino a comprendere anche gli atti giudiziari".
Tale pronuncia ripete una Giurisprudenza Amministrativa che possiamo reputare consolidata, in base alla quale, sotto tale profilo, la domanda di accesso è ammessa solo se ha ad oggetto documenti qualificabili come amministrativi, quanto meno in senso soggettivo e funzionale, mentre, all'opposto, è da ritenersi inammissibile la domanda di accesso agli atti processuali ed a quelli espressione di attività giurisdizionale (cfr., da ultimo,
Cons. Stato Sez. IV, 31 marzo 2008, n. 1363
,
Cons. Stato Sez. IV Sent., 12 dicembre 2008, n. 6187
,
Cons. Stato Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471
,
Cons. Stato Sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 961
e
Cons. Stato Sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 883
).
In definitiva, l'accesso è ammesso solo se ha ad oggetto "documenti amministrativi", mentre è preclusa l'esibizione di tutti gli atti processuali e di quelli espressione di attività giurisdizionale.
La preclusione è estesa a tutti gli atti dell'Autorità Giudiziaria, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello
ius dicere
ma intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi (
T.A.R. Emilia-Romagna - Parma Sez. I, 4 ottobre 2011, n. 329
).
05/01/2012
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