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giovedì 17 maggio 2012 |
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Esperto - Casi e Soluzioni
Controllo emissioni e comunicazioni dati
A.I.A., il ritardo nella comunicazioni dati è sanzionato?
Andrea Faccon
Domanda
Questo Ufficio ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per un'acciaieria. Nelle more della validità dell'A.I.A., la ditta ha fatto pervenire i dati relativi ai controlli delle emissioni previsti dall'A.I.A. con alcuni giorni di ritardo rispetto ai termini previsti nell'autorizzazione stessa (insomma, la ditta esegue i controlli regolarmente ma trasmette i dati con ritardo). Gradiremmo conoscere se tale comportamento è passibile di sanzioni penali o amministrative.
Risposta
Andrea FacconL'
art. 29-decies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152
contiene la disciplina relativa al rispetto delle condizioni dell'A.I.A.. In tale contesto, si prevede, in particolare, che "Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1
, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'
articolo 29-quater, comma 3
".
La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni è sanzionato in via amministrativa.
L'
art. 29-quattuordecies, comma 5, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152
prevede, infatti, che "E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'
articolo 29-decies, comma 2
".
Dalla lettura delle due norme in combinazione, consegue che la fattispecie sanzionata consiste in un comportamento omissivo, che si sostanzia nella mancata comunicazione dei dati relativi alle misurazioni effettuate sulle emissioni dell'impianto. Si deve, quindi, ritenere che non incorra in alcuna sanzione amministrativa il gestore che si limita a comunicare in ritardo all'Autorità competente e ai Comuni interessati i dati acquisiti con la frequenza e le modalità stabilite dall'autorizzazione.
23/01/2012
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Questo articolo è tratto da:
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