Domanda
La direttiva n. 2008/98/Ce sui rifiuti ha introdotto (art. 8) la "responsabilità estesa del produttore". Potreste chiarirmi come è stata recepita dal nostro legislatore tale norma?
Risposta
La direttiva quadro sui rifiuti è stata da poco recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 - S.O. n. 269).
Si tratta, in pratica, del c.d. "Quarto correttivo" del TUA (D.Lgs. n. 1523/2006), che ne riforma radicalmente la Parte Quarta relativa alla gestione dei rifiuti.
Tra le novità introdotte si segnala anche l'inserimento nel corpo del "Codice Ambientale" della "responsabilità estesa del produttore" del prodotto originario ("extended producer responsability", EPR).
Invero, per essere più precisi, il nuovo art. 178-bis, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il Ministro dell'Ambiente -"Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato"- possa adottare uno o più decreti (Regolamenti) recanti le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore.
Quest'ultimo viene definito come "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo".
L'art. 178-bis, inoltre, prevede che, agli stessi predetti fini, il Ministro dell'Ambiente (di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico) adotti uno o più decreti che definiscano le modalità e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.
Il comma 2 dell'art. 178-bis prevede l'applicabilità della responsabilità estesa del produttore del prodotto facendo salve la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
Da quanto esposto, in definitiva, ben si intende che il legislatore comunitario non ha introdotto un obbligo effettivo a carico degli Stati membri di applicare il principio in oggetto: si parla solo di possibilità (= discrezionalità) di introdurre misure volte ad assicurare che il produttore sia soggetto ad una responsabilità estesa. Ed è forse proprio questo il "limite" della norma evidenziato da una buona parte della dottrina, sottolineandone la natura eminentemente programmatica. In pratica, data l'ampia discrezionalità concessa al legislatore nazionale, il principio potrebbe anche rimanere inattuato. E ciò può tranquillamente affermarsi anche nei confronti della previsione di cui all'art. 178-bis, TUA, così come formulato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.