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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Esperto - Casi e Soluzioni
Visite mediche

I dipendenti stagionali sono soggetti a sorveglianza sanitaria?

Andrea Rotella

Domanda


I dipendenti operai stagionali che lavorano in un'azienda alla linea di produzione (confezionamento e cernita) sono soggetti a visita medica una volta assunti? Se sì con che periodicità?

Risposta

Andrea Rotella

Stante la definizione di "lavoratore", ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori stagionali sono da considerarsi a tutti gli effetti destinatari dell'insieme delle tutele previste dalla normativa vigente.
L'impiego di lavoratori con questa fattispecie contrattuale, difatti, non riduce in alcun modo gli oneri a carico dell'impresa, potendo al limite, ai sensi del successivo articolo 4, commi 3 e 4, inficiare solo le modalità di computo dei lavoratori dal cui numero, in taluni casi, la normativa prevenzionistica fa discendere particolari obblighi. Ad ogni modo, ciò non interesserebbe certamente la sorveglianza sanitaria, poichè la sua necessità non riguarda in nessun caso la tipologia contrattuale.
E' forse opportuno tuttavia, fare una precisazione: indipendentemente dalla tipologia contrattuale, la sorveglianza sanitaria non è comunque obbligatoria tout court, essendo prevista nei soli casi indicati dalla normativa vigente, come chiaramente espresso dall'articolo 41, comma 1, lett. a), in funzione degli esiti della valutazione dei rischi il cui responsabile è il datore di lavoro che effettua la medesima in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
Detto questo, non disponendo di sufficienti informazioni in merito ai rischi inerenti le attività di confezionamento e cernita sulla linea di produzione in oggetto, non mi è possibile dare alcun parere, nemmeno informale, circa la necessità o meno di ricorrere alla sorveglianza sanitaria nel caso in questione, parere che ad ogni modo avrebbe una valenza meramente speculativa non potendosi fare una valutazione dei rischi mediante questa rubrica.
La stessa periodicità delle visite mediche, qualora fosse riconosciuto l'obbligo di ricorrere alla sorveglianza sanitaria, non sarebbe determinabile a priori, poichè essa è in funzione della tipologia e dell'entità dei rischi dai quali è stato fatto discendere l'obbligo, periodicità che, pur essendo in molti casi definita dalla norma, può essere modificata dal medico competente in presenza di opportune motivazioni.

23/09/2010
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