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giovedì 17 maggio 2012 |
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Esperto - Casi e Soluzioni
Ambiente e sicurezza
L' A.I.A. e le nuove regole comunitarie sull'emissione in atmosfera
Andrea Faccon
Domanda
Questo Ufficio ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per un impianto di raffinazione. Se nelle more della validità dell'A.I.A. le migliori tecniche disponibili in base alle quali abbiamo rilasciato l'autorizzazione subiscono modifiche sostanziali ovvero nuove norme comunitarie modificano profondamente la disciplina delle emissioni in atmosfera, è possibile rivedere l'A.I.A. già rilasciata o si deve comunque attendere la scadenza del termine per il rinnovo (cinque anni)?
Risposta
Andrea FacconAl fine di rispondere al quesito giova ricordare che con l'introduzione del
Titolo III-bis
- L'autorizzazione integrata ambientale - ad opera dell'
art. 2, D.Lgs. 29-06-2010, n. 128
, si è provveduto ad introdurre la normativa in materia di A.I.A. nel corpo del
D.Lgs. 03-04-2006, n. 152
, prevedendo l'abrogazione del
D.Lgs. 18-02-2005, n. 59
.
L'
art. 29-octies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152
contiene la disciplina relativa al rinnovo dell'A.I.A.
Si prevede che "L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'
articolo 29-ter, comma 1
".
Tale previsione deve essere coordinata con il
comma 4, dello stesso art. 29-octies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152
, secondo cui "Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono".
Al fine di prevenire danni alla salute dell'uomo e ottimizzare la tutela dell'ambiente, il Legislatore ha inteso individuare alcuni casi in cui è possibile e doveroso riesaminare le condizioni e le prescrizioni dell'A.I.A. rilasciata, senza dover attendere la scadenza del periodo quinquennale.
Dalla lettura combinata delle due norme consegue che in presenza delle fattispecie elencate l'autorità competente non ha solo la facoltà ma l'obbligo di riesaminare l'A.I.A. già rilasciata, senza attendere la scadenza del termine per il rinnovo.
Rispondendo al quesito, quindi, riteniamo di poter affermare che in base alla normativa menzionata, al verificarsi delle situazioni prospettate nel quesito, l'Autorità competente dovrà assumere le opportune iniziative volte a riesaminare l'A.I.A. rilasciata.
04/01/2012
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