Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 106/09 che ha previsto sostanziali passi indietro nella definizione di alcuni soggetti che intervengono nel processo edilizio.
Uno dei più importanti cambiamenti ha riguardato la figura del responsabile dei lavori che nel testo originale del decreto 81, all'art, 89 recitava: "il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera (.......................)". Tale definizione aveva creato non pochi problemi agli addetti ai lavori che di fatto si vedevano investiti di obblighi e responsabilità che non assolutamente non volevano.
I progettisti ed i direttori dei lavori, quindi, sembrava dovessero assumere "d'ufficio" anche l'incarico di responsabile dei lavori. Di fatto, leggendo fra le righe di alcuni articoli (art. 93, comma 1) si poteva riscontrare che il committente "è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori."
Ciò significava che se il responsabile dei lavori non fosse stato nominato, di fatto, gli obblighi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 sarebbero rimasti in carico al committente.
In ogni caso con il D.Lgs. 106/09 il legislatore ha voluto evitare ogni tipo di problema interpretativo stabilendo che il "responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto (.......................)", definizione già contenuta all'art. 2, comma 1, lett. c) del "vecchio" D.Lgs. 494/96.
Nessun dubbio, quindi, sull'obbligatorietà di nomina del responsabile dei lavori che da un lato tranquillizza i tecnici professionisti mentre dall'altro dimostra che non sempre i passi avanti sono sempre definitivi.