Domanda
Con l'art. 5 della legge n. 136/2010 è stato introdotto l'obbligo di apporre anche la data di assunzione sulla tessera di riconoscimento dei lavoratori operanti in cantiere, nonché il numero di autorizzazione per i subappaltatori. La Legge, come prima indicato, fa riferimento ai lavoratori operanti in cantiere senza specificare a quali cantieri si riferisce, ossia ai soli cantieri edili o a tutte le tipologie di cantieri (es. impresa di pulizia che esegue le pulizie in un Ospedale pubblico). L'obbligo in parola è da intendersi in maniera estensiva a tutti i lavoratori che operano nei cantieri degli appalti pubblici (edili, idraulici, falegnami, imprese di pulizia, eletricisti, ecc...) o con un'interpretazione più restrittiva si deve ritenere che per cantiere il legislatore voleva riferirsi ai soli cantieri edili, ossia ai cantieri temporanei o mobili così come definiti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08?
Risposta
Sergio LamiL'articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/08 prevede che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, il datore di lavoro debba munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Tale obbligo ha valenza generale e si applica a tutte le imprese private o pubbliche che operano in regime di appalto o di subappalto, in qualsiasi settore di attività pubblico o privato e quindi rientrano in tale obbligo i lavori in cantieri temporanei ma anche servizi in altri settori (pulizie, facchinaggi ...).
Inoltre, l'articolo 20, comma 3, attribuisce in capo ai lavoratori, dipendenti di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, l'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento sopra specificata.
Secondo il successivo articolo 21, comma 1, lettera c), anche i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
La recente Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ha previsto con l'art. 5 l'obbligo di indicare, nella tessera di riconoscimento, ulteriori informazioni quali la data di assunzione ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione, mentre per i lavoratori autonomi dovrà essere indicato il nominativo del committente.
Nonostante l'art. 5 riporti come titolo dello stesso "identificazione degli addetti nei cantieri", la disposizione, facendo espresso riferimento all'art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08, deve essere applicata sia agli appalti e/o subappalti di lavori che a quelli di servizi e forniture e, allo stesso modo, non si limita ai soli appalti e/o subappalti pubblici ma anche a quelli privati.
Quindi con l'applicazione della recente integrazione non sussisteranno motivi per differenziare i contenuti della la tessera di riconoscimento di un operatore per il fatto della specifica situazione lavorativa, ovvero lavori in cantieri, servizi, settore pubblico o privato divengono equiparati per questo obbbilgo specifico. L'applicazione di queste nuove disposizioni porterà anche alcuni interrogativi e problemi pratici: infatti non ci sono dubbi circa la data di assunzione di un dipendente, mentre l'obbligo di riportare, nel caso di subappalto, la relativa autorizzazione può portare a dubbi in quanto al di fuori del settore pubblico l'autorizzazione al sub-appalto può anche non avere forma scritta (per esempio cantieri privati).