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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Attività imprenditoriale

Quali sono i casi e le modalità di effettuazione della sospensione?

Fabrizio Rocchia

Domanda


In quali casi è prevista la sospensione dell'attività imprenditoriale?

Risposta

Fabrizio Rocchia

Con le recenti modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 106/09, il legislatore ha previsto che "gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
In attesa dell'adozione del suddetto Decreto è recentemente intervenuta la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la Circolare n. 33 del 10 novembre 2009 nella quale vengono forniti alcuni chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.
In particolare la Circolare ribadisce che il procedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale può essere utilizzato in caso di impiego di lavoratori irregolari nelle misure previste, ma anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Lo stesso provvedimento del Ministero del lavoro però sottolinea la natura discrezionale del provvedimento che può essere adottato, di norma, quando ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze specifiche che ne impediscano l'adozione.
Si tratta, ad esempio, di valutare situazioni nelle quali dalla sospensione dell'attività possa scaturire una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi o, nel caso di impiego di lavoratori irregolari, un grave pregiudizio agli impianti, alle attrezzature o ai beni presenti sul luogo di lavoro. Gli effetti del provvedimento, inoltre, devono essere esaminati sotto il profilo spaziale e temporale.
Nello specifico la Circolare ribadisce che gli effetti del provvedimento di sospensione deve riguardare la singola unità produttiva rispetto alla quale sono state riscontrate le violazioni. Sotto il profilo temporale viene chiarito che gli effetti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale decorrerà dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, ovvero della cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta. Per giorno lavorativo successivo si intende il giorno di apertura dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento.
Il provvedimento di sospensione può essere sospeso, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 106/09, solo ed esclusivamente dall'Organo che lo ha adottato, anche mediante personale differente, ma sempre competente lo stesso Ufficio che provvederà alla verifica della regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e si accerterà dell'avvenuto versamento della sanzione aggiuntiva variabile da 1.500 a 2.500 euro in più rispetto a quelle previste dal comma 6 del medesimo decreto.

23/09/2010
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