Al fine di rispondere al quesito giova ricordare che con l'introduzione del Titolo III-bis - L'autorizzazione integrata ambientale - ad opera dell'art. 2, D.Lgs. 29-06-2010, n. 128, si è provveduto ad introdurre la normativa in materia di A.I.A. nel corpo del D.Lgs. 03-04-2006, n. 152, prevedendo l'abrogazione del D.Lgs. 18-02-2005, n. 59.
L'art. 29-nonies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152 contiene la disciplina relativa alla modifica degli impianti o variazione del gestore di impianto soggetto ad A.I.A., prevedendo in particolare, che "Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione".
La comunicazione del subentro di un nuovo gestore di impianto soggetto ad A.I.A. costituisce un obbligo dei due soggetti attori dell'avvicendamento, il vecchio ed il nuovo gestore. Tuttavia, l'inosservanza di tale obbligo non trova una sanzione penale o amministrativa nel corpus normativo del D.Lgs. 03-04-2006, n. 152 e s.m.i..
L'art. 29-quattuordecies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152, dedicato specificatamente alle sanzioni per violazioni di obblighi previsti dal Titolo III-bis, in materia di A.I.A., non prevede alcuna sanzione per l'inadempimento di questo specifico obbligo.