Presupposti
L’imposta di bollo speciale annuale è dovuta con riferimento alle attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione per effetto della normativa sul cosiddetto “scudo fiscale” e che, tramite la procedura del rimpatrio, «sono state formalmente assunte in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati». Il riferimento è ai cosiddetti “conti segretati, la cui disciplina è illustrata soprattutto nella circolari n. 85/E e n. 99/E del 2001, n. 9/E e n. 24/E del 2002 a cui la circolare n. 29/E del 2012 fa frequenti impliciti rinvii. Riguarda sia le attività oggetto di rimpatrio cosiddetto “fisico”, cioè con effettivo trasferimento delle attività in Italia”, sia quello cosiddetto “giuridico”, in cui l’interessato ha conferito incarico di custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività finanziarie ad un intermediari finanziario residente, senza aver materialmente trasferito le attività in Italia (tipicamente è il caso di amministrazione da parte di fiduciaria italiana di conti o depositi presso intermediari non residenti).
L’imposta non è dovuta nei casi in cui il contribuente abbia semplicemente effettuato la “regolarizzazione” (con i conseguente obblighi dichiarativi) , perché in questo caso il contribuente non ha beneficato di “riservatezza”.
Anche assenza di esplicite conferme, si deve ritenere che l’imposta sia dovuta pure nei casi di in cui il rimpatrio fisico sia avvenuto previo “trasporto al seguito” delle attività finanziarie detenute all’estero.
Per il 2011 l’imposta è dovuta con l’aliquota dell’1% sulle attività detenute al 6 dicembre 2011; per il 2012 e seguenti si fa riferimento alle attività risultanti al 31 dicembre di ogni anno. L’aliquota per il 2012 (versamento, 16 luglio 2013) è dell’1,35% e per gli anni successivi è dello 0,4%.
Il presupposto dell’imposta straordinaria è il prelievo o la dismissione di attività segretate avvenuto fra il 1° gennaio 2011 e il 6 dicembre 2011. Il concetto di prelievo o dismissione coincide con quello di “perdita della segretazione” che la circolare illustra diffusamente con riferimento all’imposta speciale (si veda oltre). E’ importante la precisazione che l’imposta straordinaria va applicata sull’importo del prelievo a nulla rilevando la data in cui questo viene effettuato. Un corollario è che eventuali prelievi effettuati dopo il 6 dicembre 2011, sono irrilevanti, sia ai fini dell’imposta straordinaria, per totale mancanza del presupposto) sia ai fini dell’imposta speciale, perché la base imponibile riferita al 6 dicembre vale per l’applicazione dell’imposta speciale dovuta per l’intero anno 2011.
Perdita della riservatezza
L’Agenzia delle Entrate innanzitutto conferma che il regime della riservatezza (e quindi il presupposto per l’applicazione del bollo speciale) viene meno in caso di espressa rinuncia da parte del contribuente, da documentare all’intermediario per iscritto e con data certa. Ad esempio (vedere, fra l’altro, circolari n. 10/E del 2007 e n. 17/E del 2009), sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (cfr. art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; art. 44 e ss., D.P.C.M. 13 gennaio 2004); posta elettronica certificata (D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48).
La circolare è molto chiara nell’illustrare i casi di perdita di segretazione limitata ad alcune attività (prelievi, cessioni se il corrispettivo non viene accreditato al conto segretato o se non avviene reinvestito in attività immesse nel conto segretato); quelli in cui l’intero rapporto perde la segretazione (oltre ai casi in cui di esibizione della dichiarazione riservata e di espressa rinuncia anche quello in cui nel conto segretato vengano immesse attività non segretate, fra cui i redditi di capitale e diversi prodotti dalle attività segretate che non siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva a titolo definitivo da parte dell’intermediario depositario o da altri intermediari e sostituti d’imposta; la costituzione del rapporto segretato in garanzia di finanziamenti concessi a terzi; il decesso dell’interessato) e, infine, quelli che non comportano la perdita della segretazione (costituzione del rapporto segretato in garanzia di finanziamenti concessi a allo stesso interessato; operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli né le movimentazioni derivanti da disposizioni di legge o per contratto, come ad esempio, il pagamento di commissioni o di imposte, compresa l’imposta di bollo speciale o sui prelievi.
Non sono citati, ma è scontato (v. circ. n. 24/E del 2002, par. 6), i casi di cointestazione con soggetto che non ha presentato la dichiarazione riservata e quelli in cui venga data procura ad un terzo e questo sia assoggettato a verifica fiscale.
Ci sono ancora questioni irrisolte. In presenza di più dichiarazioni riservate a valere sul medesimo rapporto, l'esibizione di una sola di esse dovrebbe determinare solo la contrazione della soglia della segretazione, alla stregua di un "prelievo" o "dismissione" e non la perdita della segretazione sull’intero rapporto. Pertanto, nella fattispecie in esame si ritiene che l’imposta di bollo speciale resterebbe dovuta sulla parte di portafoglio esistente alla data di riferimento eccedente rispetto all’importo indicato nella dichiarazione riservata esibita da parte del contribuente all’Amministrazione Finanziaria. Se si condivide questo orientamento, sul piano procedurale pare corretto che, nel momento in cui il cliente comunica all’intermediario l’avvenuta esibizione della dichiarazione riservata, questi trasferisca su altro dossier non segretato denaro o valori di ammontare equivalente all’importo non segretato.
Pro rata temporis
Se nel corso dei periodi d’imposta successivi al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime. La circolare contiene una tabella con la quale viene ben illustrato il meccanismo di calcolo.
Eredi
La circolare spiega che l’imposta di bollo speciale e neppure quella straordinaria non è invece dovuta qualora il decesso sia avvenuto antecedentemente al 6 dicembre 2011. Dal provvedimento del 5 giugno, in realtà, si desume che non sarebbero dovute anche in caso di decesso avvenuto il 6 dicembre 2011.
Base imponibile
Sono invece molto sintetiche le istruzioni in merito alla base imponibile. Non è stato affrontato chiaramente il tema della rigida gerarchia dei criteri di valorizzazione (mercato, nominale, rimborso, costo storico). La circolare si limita a ricordare che la base imponibile si determina sul valore di mercato delle attività finanziarie o, se assente o indeterminabile, sul valore nominale o di rimborso ovvero, in assenza di alcuno dei precedenti, sul costo storico.
E’ confermato che il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge.
Si dovrebbe quindi concludere che, in analogia a quanto affermato nella circolare n. 28/E del 2012 in tema di IVAFE, per le attività finanziarie prive di mercati di riferimento debba prevalere il valore nominale, tenendo però presente che ai fini del bollo speciale vale comunque quello rendicontato dall'intermediario, e ciò nel presupposto che sia espressivo di un valore di mercato.
Viene infine precisato che per le polizze di assicurazione si assume il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o al 6 dicembre 2011 con riferimento all’imposta dovuta per tale anno) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento ovvero in caso di liquidazione o riscatto il valore effettivamente rimborsato.
Intermediari
Tra gli intermediari rientrano anche le imprese di assicurazione italiane – nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza – e quelle estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (LPS) che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter, D.P.R. n. 600/1973 e per l’assolvimento dell’imposta di bollo “virtuale”. Sotto questo aspetto osserviamo che viene allineato l’adempimento riferito al bollo speciale e straordinario a quello relativo al bollo “ordinario”. Se però la polizza è oggetto di un contratto di amministrazione con un intermediario residente le imposte sullo scudo sono pagate da quest’ultimo.
Non è bene chiara la situazione in cui l’assicurazione estera non abbia optato per l’applicazione delle imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 o per il “bollo virtuale” e la polizza non sia formalmente assunta in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso un intermediario abilitato, ma sia stata comunque stipulata con il suo intervento e gli sia stato conferito l’incarico di riscuotere i flussi finanziari inerenti la polizza. È questo un caso in cui in base all’art. 14, comma 4, D.L. n. 167 del 1990 il cliente non è obbligato alla compilazione del modulo RW e, secondo una certa opinione, non sarebbe dovuta l’imposta di bollo ordinaria, né quella speciale, ma sarebbe dovuta l’IVIE.
Adempimenti degli intermediari
Viene affermato che gli inintermediari possono versare l’imposta anche compensando in F24 eventuali residue eccedenze a credito riferite all’imposta sostitutiva del 5, 6, e 7% versata in occasione dello scudo fiscale. Pare, inoltre, che - contrariamente quanto emerso anche in recenti incontri fra operatori specializzati - in caso di parziale disponibilità della provvista, l’intermediario debba versare l’imposta sostitutiva fino ad esaurimento della provvista, fermo restando l’obbligo, da parte dell’intermediario, di comunicare nel 770/2013 l’intero importo dell’imposta dovuta.
È prevista l’applicazione delle sanzioni per i sostituti d’imposta per il caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta da parte dell’intermediario (si ritiene solo la sanzione del 30%); ma è ammesso il ravvedimento operoso; certamente anche il cosiddetto “ravvedimento sprint” di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471. Si ritiene, anche se la circolare non lo dice, che operi, cumulativamente, anche l’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, il che consentirebbe all’intermediario che ritardi i versamenti per non oltre 15 giorni di pagare una sanzione dello 0,2% al giorno, oltre agli interessi.
Sullo stesso argomento:
- R.Pellino, “”, il Quotidiano IPSOA del 13 giugno 2012;
- M.Piazza, “”, il Quotidiano IPSOA del 14 maggio 2012;
- C.Benigni, “”, il Quotidiano IPSOA del 19 aprile 2012;
- G.Molinaro, “”, il Quotidiano IPSOA del 28 febbraio 2012;
- G.Molinaro, “”, il Quotidiano IPSOA del 17 febbraio 2012;
- E.Ribacchi, “”, il Quotidiano IPSOA del 15 febbraio 2012;
- “, il Quotidiano IPSOA del 10 febbraio 2012
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