L'Assonime ha fornito, nella circolare n. 14 del 2012, i propri chiarimenti in merito alle problematiche sorte a seguito dell'introduzione della possibilità di dedurre analiticamente, in sede di determinazione del reddito, l'IRAP dovuta sul costo del lavoro. Sono state affrontate, in particolare, le questioni relative alla decorrenza della nuova disciplina, al calcolo dell'imposta deducibile sia in via analitica che forfetaria e alla presentazione delle istanze di rimborso.
L’Assonime ha illustrato, nella circolare n. 14 del 2012, la nuova disciplina della deduzione integrale, in sede di determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo, dell’IRAP dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente ed assimilato, introdotta dall’art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
La deduzione, che si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, consente alle imprese e agli esercenti arti e professioni labour intensive di ottenere una maggiore riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro rispetto alla precedente norma (contenuta nell’art. 6, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) che stabiliva la deduzione del 10% dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile delle dette spese per il personale. Quest’ultima disposizione è stata abrogata dal comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 201/2011 con riguardo alle spese in esame, e resta, pertanto, applicabile soltanto in caso di sostenimento di interessi passivi ed oneri assimilati.
L’art. 4, comma 12, del D.L. n. 16/2012 ha poi previsto che l’IRAP versata in relazione al costo del lavoro è deducibile in sede di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo anche anteriormente al 2012.
L’Agenzia delle entrate ha fornito, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, i primi chiarimenti in merito alla normativa in esame, ma non ha ancora emanato una circolare organica sulla materia.