In particolare, in tema di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici, l’art. 7 del testo di legge dispone l'aumento (dal 19% al 24% per l'anno 2013; al 26% a decorrere dal 2014) della percentuale dell'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, da parte di persone fisiche o di società. Diminuisce inoltre il limite (massimo e minimo) di contributo detraibile, ora compreso tra 50 e 10.000 euro (in luogo di 103.291 euro).
A decorrere dal 2013, infatti, viene modificato il comma 1-bis dell’art 15 TUIR in materia di detrazioni per oneri:
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
Danno luogo a detrazione, pertanto, le erogazioni ai partiti che abbiano presentato liste alle elezioni per il rinnovo della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, o che hanno almeno un rappresentante eletto in un Consiglio regionale.
Viene inoltre modificato l’art. 18, comma 1, legge n. 515/1993, sulla disciplina delle campagne elettorali: l’aliquota IVA agevolata al 4% si applica anche all’acquisto di messaggi politici ed elettorali sui siti web.
Erogazioni alle ONLUS
L’art. 15 della legge n. 96/2012 estende il regime delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali fissato per i partiti politici, a quello stabilito per le ONLUS si prevede l'innalzamento dell'importo detraibile dal 19% al 24% per l'anno 2013; al 26%, a decorrere dal 2014.
Il nuovo comma 1.1, introdotto nell’art. 15 TUIR stabilisce infatti che:
«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Ecco gli altri punti della legge
- riduzione dei rimborsi
I contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici sono ridotti del 50% (anche quelli in corso di liquidazione). I risparmi di spesa così realizzati saranno destinati alle zone colpite da calamità naturali.
- accesso ai rimborsi
I partiti devono ottenere il 2% alla Camera o avere almeno un eletto e devono dotarsi di uno statuto, conforme ai principi di democrazia interna, e di un atto costitutivo che trasmettono ai Presidenti delle Camere.
- quote di genere
Se più di 2/3 dei candidati di un partito sono dello stesso genere,viene decurtata del 5% la quota di rimborso.
- cofinanziamento
Il 70% del fondo a favore dei partiti continua ad essere erogato a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni, il restante 30% è legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed è erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti.
- controlli e sanzioni
Previsto l’obbligo di sottoporre i bilanci dei partiti al giudizio di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB. Il controllo dei bilanci è affidato ad una Commissione di nuova istituzione composta da 5 magistrati designati dai vertici di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti. È previsto un articolato sistema di sanzioni che possono arrivare anche alla decurtazione dell'intero importo dei contributi nel caso di mancata presentazione del bilancio.
- trasparenza
I documenti di bilancio sono pubblicati (anche in formato open data) sul sito internet del partito o del movimento e in apposita sezione del sito della Camera. Viene ridotto - da 50.000 a 5.000 euro - l’importo al di sopra del quale è necessario dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti.
- limiti di spesa per le campagne elettorali
Viene fissato un tetto di spesa delle campagne elettorali anche per le elezioni europee e per le comunali, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche e regionali.
- delega
Il Governo è delegato ad emanare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamento della politica.
A cura della Redazione
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(Legge 06/07/2012, n. 96, G.U. 09/07/2012, n. 158)