Circa il primo profilo, essa osserva che, ai sensi dell’art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311, esistono due figure di adeguamento delle rendite catastali.
La prima è prevista dal comma 335 e ricorre quando in determinate microzone comunali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. In questo caso la revisione è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. L'Agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
La seconda consegue invece a variazioni edilizie e si ha quando viene constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. In questo caso i Comuni richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle Finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita e alla applicazione di sanzioni.
La Corte osserva che in entrambi i casi la motivazione della revisione deve dare puntuale conto delle ragioni della ritenuta incongruità del valore. Esse non possono risolversi nel riferimento, generico a “caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive funzionali, nonchè della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane".
La Corte osserva che tale motivazione, in primo luogo è ambigua, visto che non chiarisce se rilevino mutamenti del mercato (comma 335) o mutamenti edilizi (comma 336) e, in secondo luogo, del tutto apparente, atteso che si limita a parafrasare i presupposti previsti dalla legge, in astratto, senza specificarli in concreto. Se si fonda il provvedimento su variazioni del mercato, esse vanno specificate nella portata e nelle ragioni e nei metodi di rilevazione; se esso si fonda su opere e variazioni edilizie, esse vanno individuate.
Questa parte della sentenza è di notevole importanza, perché suscettibile di estendersi ben oltre la materia catastale: ai sensi di questa giurisprudenza deve considerarsi nullo per difetto di motivazione ogni atto tributario che faccia riferimento, come fondamento di fatto, alla presenza della condizioni di legge, ovvero affermi la sussistenza delle condizioni di legge ripetendo o parafrasando il testo normativo, senza alcun collegamento, concreto o specifico con i fatti.
Fuor di metafora, così come non si potrebbe condannare Tizio per omicidio motivando “per aver cagionato la morte di un uomo” (senza specificare chi, come dove e quando), non si potrebbe, ad esempio, iscrivere una somma in ruolo straordinario “per fondato pericolo per la riscossione”, senza specificare in cosa consista tale pericolo e da dove sia tratta la relativa prova.
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(Ordinanza Tribunale Termini Imerese 09/05/2012)