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martedì 21 maggio 2013
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IVIE e IVAFE, dall'Agenzia delle entrate

Immobili e attivita'  finanziarie all'estero, chiariti i dubbi anche per UNICO 2012

di Saverio Cinieri
Arrivano dall'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 28/E del 2 luglio, le istruzioni operative relativamente alle due nuove imposte sul valore degli immobili e sul valore delle attivita'  finanziarie detenute all'estero; i chiarimenti giungono in tempo per il primo appuntamento con il versamento delle imposte (fissato al 9 luglio prossimo) e presentano alcuni elementi tanto importanti da aver costretto l'Agenzia a rivedere, con comunicazione del 3 luglio le istruzioni di compilazione della sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34) del modello Unico Persone fisiche 2012.

Arrivano dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 28/E del 2 luglio, le istruzioni operative relativamente alle due nuove imposte introdotte, già a partire dal 2011 (e quindi con effetti su Unico 2012), dall’art. 19 del c.d. “Decreto Monti” (D.L. n. 201/2011), successivamente modificato dal D.L. “semplificazioni fiscali” (D.L. n. 16/2012). Si tratta dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) che vanno a colpire, rispettivamente, gli immobili situati all’estero e le attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti.

La ratio delle due imposte sta nel fatto di “coprire” a 360 gradi, da una parte la tassazione degli immobili posseduti da persone fisiche sia in Italia (con l’IMU) che all’estero (con l’IVIE) e dall’altro le attività finanziarie estere sia detenute, da persone fisiche, tramite intermediari (con imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642/1973) che in proprio (con l’IVAFE).

La circolare tiene conto delle disposizioni emanate con il provvedimento 5 giugno 2012 che ha sostituito il precedente (del 14 febbraio) in quanto non più rispondente al dettato normativo così come modificato dal D.L. n. 16/2012.

I chiarimenti contenuti nella circolare, come accennato, giungono giusto in tempo per il primo appuntamento con il versamento delle imposte (fissato al 9 luglio prossimo) e presentano alcuni elementi tanto importanti da aver “costretto” l’Agenzia delle entrate a rivedere, con apposita comunicazione pubblicata sul sito il 3 luglio , le istruzioni di compilazione della sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34) del modello Unico Persone fisiche 2012.

Vale, dunque, la pena analizzare i più importanti punti trattati con la circolare.

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)

L’IVIE colpisce gli immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.

A tale proposito, l’Agenzia precisa che sono colpiti da imposizione anche gli immobili per i quali si è usufruito dello scudo fiscale, sia mediante la procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico.

L’imposta si applica nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto.

Ambito soggettivo

Se la circolare non aggiunge nulla di nuovo in merito al concetto di residenza fiscale, ai fini di individuare le persone fisiche soggette all’IVIE, lo stesso non può dirsi per la qualificazione giuridica del titolo di possesso che fa scattare la nuova imposta.

Infatti, viene fatta una dettagliata elencazione dei soggetti passivi dell’imposta, che rispecchia, di fatto, le stesse regole valevoli per l’IMU.

Più precisamente, sono soggetti passivi ai fini IVIE:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (non viene, invece, tassati il titolare della nuda proprietà);- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In merito all’esatta identificazione dei predetti diritti reali, trattandosi di stati esteri, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato.

Inoltre, l’IVIE si applica nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti (per la nozione di “interposta persona” si fa riferimento alla circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, mentre per quanto riguarda i trust il rimando è alle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del 27 dicembre 2010).

Base imponibile

Per determinare il valore su cui applicare l’imposta, valgono le seguenti regole:

- il punto di partenza è il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;- in caso di diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l’usufrutto), se il valore non risulta da un contratto, si deve tener conto dei criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato;- nel caso in cui l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione;- in mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. A tale proposito, viene chiarito che se l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione;- per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato.

Stabilite queste regole di carattere generale, la circolare va più a fondo analizzando le particolari regole che esistono per gli immobili situati in Europa o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), in particolare, Norvegia e Islanda.

Infatti, per questi immobili, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.

In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (che si riportano nella tabella 2 allegata alla circolare).

In questo caso, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale (l’esempio cui si fa riferimento è quello degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere).

Comunque, per facilitare i calcoli dei contribuenti, l’Agenzia riporta una tabella Tabella 1 allegata alla circolare) che indica, per ogni Paese, il criterio da applicare.

Calcolo dell’imposta

Viene ricordato che l’IVIE, calcolata applicando lo 0,76 per cento sul valore dell’immobile determinato sulla base dei criteri finora descritti, non va versata se l’importo della stessa non supera complessivamente euro 200.

Quindi, la soglia di esenzione dal versamento dell’IVIE vale per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 circa (a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta).

In tal caso, viene chiarito che il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.

Per quanto riguardo lo scomputo del credito d’imposta, nella circolare si evidenzia che per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.

Inoltre, se sussiste un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 TUIR, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

Dal punto di vista operativo, nel quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del modello UNICO 2012 deve essere indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle imposte patrimoniali estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Versamento dell’imposta

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVIE trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Valgono pertanto le regole e i termini sui versamenti dell’IRPEF.

Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso.

In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013).

Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi.

L’Agenzia ricorda che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel modulo RW.

Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve effettuare la segnalazione nominativa all’Amministrazione finanziaria attraverso il predetto modello di dichiarazione 770.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)

Sull’IVAFE, l’Agenzia delle entrate, nella circolare in commento non aggiunge molto di nuovo rispetto a quanto già si sapeva.

Pertanto, viene ricordato che sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).

Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

In definitiva, l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero. Si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti.

Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo valgono le stesse regole dell’IVIE (a cui la circolare rimanda).

Pertanto, le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Ambito oggettivo

Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, viene fatta una dettagliata elencazione delle attività finanziarie tassate.

In particolare, l’IVAFE si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Né scontano l’imposta le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti (in tal caso si applica l’imposta di bollo).

Base imponibile

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.

Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.

Calcolo dell’imposta

Nella circolare si ricorda che l’imposta è dovuta, in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, nella misura del:

- 1 per mille per il 2011 e il 2012;- 1,5 per mille per gli anni successivi.

A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.

Viene anche ricordato che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a 34,20 euro (articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972).

Versamento dell’imposta

Infine, anche per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Copyright © - Riproduzione riservata

04/07/2012
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Sull'argomento: IVA e imposte indirette
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