L’Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey è stato negoziato e sottoscritto, in data 13 marzo 2012, sulla base del Modello di Tax Information Exchange Agreement, approvato dall’OCSE nel 2002.
Scopo del Modello 2002 è la promozione della cooperazione internazionale in materia fiscale. Esso è stato elaborato dal Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information, costituito da rappresentanti degli Stati membri dell’OCSE e da delegati di Aruba, Bermuda, Barhain, Isole Cayman, Cipro, Isola di Man, Malta, Mauritius, Antille olandesi, Seychelles e San Marino.
Il Modello 2002, non avente carattere vincolante (“is not a binding instrument”), è allo stesso tempo uno strumento multilaterale e un modello per la conclusione di agreements bilaterali in materia di scambio di informazioni. La versione bilaterale rappresenta lo standard universalmente accettato per la negoziazione e conclusione di agreements sullo scambio di informazioni.
Le disposizioni del Modello 2002 fissano le regole dirette a realizzare un effettivo scambio di informazioni “for the purposes of the OECD’s initiative on harmful tax practices”.
La lotta dell’OCSE e della comunità internazionale nei confronti dei paradisi fiscali ha portato, soprattutto nell’ultimo triennio, ad un significativo allineamento agli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni, da parte dei Paesi cd. “non cooperativi”. Molti di questi, per effetto della sottoscrizione di accordi specifici sullo scambio di informazioni sulla base del Modello 2002, sono ora inclusi nella cd. “white list” dell’OCSE, la quale comprende le giurisdizioni che hanno effettivamente implementato i principi di trasparenza fiscale.
Jersey risulta incluso nella c.d. “white list” già nell’aprile 2009, quando l’OCSE, in concomitanza con il meeting del G20 di Londra, ha pubblicato il primo “Progress Report on the jurisdictions surveyed by the Global Forum in implementing the internationally agreed tax standards” (per approfondimenti cfr. P.Valente, Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Milano, IPSOA, 2012, p. 923 ss.).
L’Accordo sullo scambio di informazioni tra Italia e Jersey
Oggetto ed ambito di applicazione
L’art. 1 delinea l’ambito di applicazione dell’Accordo. In particolare, si prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti scambino le informazioni prevedibilmente rilevanti (“foreseeably relevant”) per l’amministrazione e l’applicazione delle rispettive legislazioni interne, riguardanti le imposte considerate dall’Accordo medesimo.
Le informazioni scambiate includono quelle prevedibilmente rilevanti per la determinazione, verifica e riscossione delle imposte, il recupero e l’applicazione dei crediti fiscali, le investigazioni o i procedimenti in materia fiscale.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 1 del Modello 2002, l’omologo articolo dell’Accordo in commento, al fine di rendere effettivo lo scambio di informazioni, aggiunge:
“The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information”.
Imposte interessate
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo tutte quelle applicate negli Stati contraenti (art. 3).
Il comma 2 dell’art. 3 precisa che le disposizioni dell’Accordo si applicano anche ad ogni altra imposta di natura identica o sostanzialmente simile istituita successivamente al 13 marzo 2012 (data di sottoscrizione dell’Accordo), in aggiunta alle, o in luogo delle, imposte esistenti. In tal caso, le autorità competenti degli Stati contraenti hanno l’obbligo di comunicare reciprocamente eventuali modifiche sostanziali alla disciplina fiscale e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste dall’Accordo stesso (comma 3).
Scambio di informazioni su richiesta
L’art. 5 dell’Accordo disciplina modalità e limiti dello scambio di informazioni su richiesta.
1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except when recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.
L’obbligo allo scambio di informazioni sussiste indipendentemente dal fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, qualora venisse posta in essere sul territorio di quest’ultimo.
Se le informazioni in possesso dell’autorità competente dello Stato richiesto non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, questo ha l’obbligo di utilizzare tutte le misure di raccolta delle informazioni a sua disposizione al fine di soddisfare le esigenze dello Stato richiedente, anche nel caso in cui lo Stato richiesto non necessiti di tali informazioni per i suoi propri fini fiscali interni.
Il comma 4 dell’art. 5 precisa i casi in cui lo Stato richiesto non può sottrarsi all’obbligo di scambio di informazioni. Esso, piuttosto, è tenuto a far si che l’autorità competente sia dotata del potere di ottenere e fornire su richiesta:
- le informazioni detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, e ogni altra persona la quale agisce in qualità di agente o nella capacità di fiduciario, inclusi i nominees e i trustees;
- le informazioni riguardanti la proprietà di società, di società di persone, trusts, fondazioni e altre persone, incluse le informazioni sulla proprietà nell’ambito di una catena societaria;
- nel caso dei trusts, le informazioni riguardanti i settlors, i trustees e i beneficiari;
- nel caso delle fondazioni, le informazioni riguardanti i fondatori, i membri del consiglio e i beneficiari.
Conformemente a quanto previsto dall’omologo articolo del Modello 2002, l’obbligo di ottenere le informazioni relative alla proprietà delle società quotate o dei fondi o schemi di investimento collettivo pubblico non sussiste, a meno che tali informazioni possano essere acquisite agevolmente.
Per quanto riguarda le modalità per la presentazione della richiesta, l’art. 5, comma 5, analogamente a quanto contenuto nell’omologo articolo del Modello 2002, prevede che, al fine di dimostrare la prevedibile rilevanza delle informazioni richieste, la domanda deve riportare:
- l’identità della persona oggetto di esame o verifica;
- la natura e la forma nella quale lo Stato richiedente intende ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
- i motivi fiscali per i quali le informazioni sono richieste;
- le ragioni per ritenere che le informazioni sono detenute presso lo Stato richiesto o sono in possesso o sotto il controllo di una persona sotto la giurisdizione dello Stato richiesto;
- se conosciuti, nome ed indirizzo di ciascuna persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni;
- la dichiarazione secondo cui la richiesta è effettuata in conformità con la legislazione e la prassi amministrativa dello Stato richiedente;
- la dichiarazione secondo cui la richiesta è effettuata in conformità alle disposizioni dell’Accordo;
- che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che avrebbero comportato difficoltà sproporzionate.
Con l’obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, il comma 6 dell’art. 5 dell’Accordo in commento prevede l’obbligo dello Stato richiesto di dare conferma, allo Stato richiedente, della ricezione della richiesta.
Rifiuto della richiesta
Vi sono casi in cui lo Stato richiesto ha la possibilità di rifiutare legittimamente lo scambio di informazioni.
In particolare, l’autorità competente dello Stato richiesto può rifiutare di prestare assistenza:
- se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni dell’Accordo;
- se la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all’ordine pubblico;
- se lo Stato richiedente non ha utilizzato tutti i mezzi di raccolta delle informazioni a sua disposizione ad eccezione del caso in cui “recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty”.
Un ulteriore limite allo scambio di informazioni è rappresentato dal segreto commerciale e professionale. Il comma 2 dell’art. 7 prevede che uno Stato contraente non ha l’obbligo di fornire le informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale.
Analogamente a quanto previsto dall’art. 7 del Modello 2002, l’Accordo in commento contempla anche il limite della comunicazione confidenziale tra il cliente e l’avvocato (“legal privilege”).
Obbligo di confidenzialità
L’art. 8 dell’Accordo sancisce, a carico dello Stato che riceve le informazioni, un obbligo di confidenzialità.
Le informazioni ricevute da uno Stato contraente devono essere considerate riservate e possono essere divulgate soltanto nei confronti di persone o autorità (inclusi gli organi giurisdizionali e amministrativi) che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato ricevente e sono interessate, in qualunque modo, dalla verifica o dalla riscossione delle imposte applicate. Tali persone o autorità possono utilizzare e divulgare le informazioni ricevute, nel corso di procedimenti o nell’ambito di decisioni giurisdizionali.
Procedura amichevole
Nel caso in cui insorgano, tra gli Stati contraenti, dubbi o controversie relative all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni dell’Accordo, l’art. 11 prevede che le rispettive autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione. A tale scopo, espressa disposizione impone alle autorità competenti degli Stati contraenti di comunicare reciprocamente.
Entrata in vigore
L’Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche relative al completamento delle rispettive procedure e le sue disposizioni divengono efficaci:
- con riferimento alle questioni penal-tributarie, a partire da tale data;
- con riferimento a tutte le altre questioni, a partire da tale data ma solo con riferimento a periodi fiscali che iniziano in, o successivamente a, quest’ultima data, o in assenza di periodo fiscale, con riguardo a “all charges to tax arising on or after that date”.
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