Imposte dirette
Profili penali della stabile organizzazione e della trasformazione societaria
In relazione alla fattispecie di omessa dichiarazione, la Corte di Cassazione ha precisato che, quando la punibilità del fatto è subordinata ad una determinata quantità di imposta evasa, tale accadimento costituisce una vera e propria condizione oggettiva di punibilità, perché non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie e non integra un elemento costitutivo dell’offesa, bensì attiene ad un limite quantitativo dell’evento e non all’omesso versamento, da ricondurre al dolo specifico di evasione (cfr. Cass. 23 giugno 2011, n. 25213); inoltre, il superamento della soglia rappresenta un accadimento che arricchisce la sfera dell’offesa del reato, non accentrando in sé tutta l’offensività del fatto, ma comportandone solo un ulteriore aggravamento. Ne consegue che il soggetto agente, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non deve rappresentarsi l’ammontare dell’imposta evasa, essendo sufficiente la finalizzazione della condotta all’evasione. Il reato, peraltro, si perfeziona nel momento in cui la condizione, pur non essendo voluta dall’agente medesimo, si verifica. Ai fini della fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, precisa, inoltre, la Suprema Corte, potrebbe presentare rilevanza anche l’operazione di trasformazione di una S.r.l. (di cui il soggetto sottoposto a verifica fiscale sia amministratore e socio) in S.n.c.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 29/05/2012, n. 20678)
25/06/2012