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mercoledì 22 maggio 2013
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Pignoramento in contrasto con la sentenza del giudice

Se Equitalia procede illegittimamente e' dovuto anche il danno morale

di Alberto Marcheselli
La sentenza n. 9445 della Terza sezione civile della Cassazione conferma la possibile responsabilita' per il risarcimento del danno di Equitalia e dell¿ente impositore, nel caso di esecuzione forzata illegittima per debiti tributari.

Nella fattispecie si era trattato dell’esecuzione di un pignoramento, per l’importo di 1.000 euro, presso lo studio del contribuente, un professionista.

Il caso era un caso di scuola: il pignoramento tendeva a riscuotere un debito tributario che il giudice tributario, con la sentenza di primo grado, aveva già dichiarato insussistente.

Non solo, il contribuente aveva provveduto con raccomandata a diffidare sia il Comune (ente titolare del tributo), sia Equitalia a non procedere all’esecuzione, senza risultato.

SI tratta di una fattispecie nella quale il problema più serio tipico delle azioni di risarcimento danno nei confronti degli enti impositori non si pone. Esso di solito è l’accertamento del fatto che, oltre ad aversi un provvedimento illegittimo o infondato, deve accertarsi l’esistenza di una condotta illecita. È noto infatti che non sempre le due cose coincidono. Oltre a potersi avere una condotta illecita a fronte di un provvedimento legittimo (ad esempio la riscossione per l’intero debito quando la esecuzione non sia ancora consentita), si può avere anche l’ipotesi opposta, che costituisce l’aspetto problematico: non ogni provvedimento sbagliato della PA la obbliga a risarcire il danno, ma solo quello che sia frutto di dolo o colpa positivamente accertata.

Così, non è sicuramente colpevole un provvedimento fondato su una interpretazione della legge che il giudice ritenga erronea, ma comunque ragionevole, ancorché minoritaria o innovativa. Oppure un apprezzamento dei fatti che sia ritenuto infondato ma non abnorme.

Nella fattispecie, la questione era evidente: si eseguiva un pignoramento in contrasto con la sentenza del giudice.

La Corte osserva che in tali casi il risarcimento può essere erogato anche per il solo danno morale (la sofferenza per l’ingiustizia patita). In effetti, una seria lesione diversa non si era verificata (e in particolare non era stato leso l’onore del contribuente, osserva la Corte, atteso che il fatto che egli avesse ragione era talmente evidente che nessuno poteva considerarlo nella cerchia delle persone che avevano assistito al pignoramento un evasore).

Il danno morale è dovuto per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti o, comunque, per i danni conseguenti a fatti integranti reato.

La Corte ritiene che ricorra questa seconda fattispecie e che non sia necessario che sia intervenuta condanna penale, ma solo che nella fattispecie il giudice che decide sul risarcimento riconosca gli estremi di un reato: non arrestare l’esecuzione forzata, dopo una sentenza contraria e una diffida, integrerebbe il reato di omissione di atti d’ufficio.

Profilo interessante, che resta da sviluppare, è se, quando si proceda a esecuzione illegittima, sia responsabile solo Equitalia o anche l’ente impositore (Agenzia o Comune). Ciò probabilmente dipende dalle caratteristiche della vicenda concreta: è diverso ad esempio il caso in cui l’ente fornisca informazioni errate a Equitalia, o la istiga, e l’assetto delle responsabilità è una variabile che dipende da tanti fattori.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 11/06/2012, n. 9445)
15/06/2012
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Sull'argomento: Accertamento sanzioni e processo Tributario
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