La detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico spetta - per effetto delle varie proroghe fino al 31 dicembre 2012 - alle persone fisiche non titolari di reddito di impresa e anche “ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi […] sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”. Regole speciali sono previste soltanto per le società di locazione finanziaria, con beneficio riservato solo al soggetto “utilizzatore”.
Pertanto, salvo quanto detto, la legge non prevede alcuna eccezione:
- né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale)
- né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché tutti i titolari di reddito d’impresa, inclusi società ed enti),
prescrivendo solo il puntuale rispetto di alcuni adempimenti.
Tale assenza di eccezioni oggettive o soggettive trova conferme anche nelle istruzioni alla compilazione di UNICO SC per le società di capitali.
Diversamente ha sostenuto, invece, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 1° agosto 2008, n. 340/E: secondo il documento di prassi, l’agevolazione non spetterebbe per i lavori eseguiti da un titolare di reddito d’impresa su unità immobiliari (abitative o non) adibite a locazione e quindi, in pratica, non spetterebbe alle c.d. “società immobiliari di gestione” per le unità immobiliari non utilizzate direttamente.
Una posizione, quella espressa dall’Amministrazione finanziaria, che non convince l’Associazione Italiana dottori commercialisti: oltre a considerare la “interpretazione sistematica sostenuta dall’Agenzia” non coerente con la caratteristica di “detrazione” del beneficio fiscale in parola, la Norma di comportamento n. 184 sottolinea che la tesi dell’Agenzia è contraddetta dal fatto - indiscutibile - che nel caso di proprietario/usufruttuario persona fisica che loca l’unità immobiliare abitativa a terzi, il beneficio è attribuito sia al proprietario o usufruttuario (se esegue e sostiene la spesa dell’intervento) sia al conduttore (se invece è lui a eseguire l’intervento e a sostenerne la spesa).
Non si comprende quindi in base a quale disposizione, né a quale logica, la conclusione sia diversa nel caso il proprietario sia un imprenditore, vale a dire che:
- se il proprietario non è imprenditore il beneficio spetta comunque a chi sostiene la spesa (proprietario, usufruttuario o inquilino),
- se invece il proprietario è un imprenditore che svolge attività di locazione immobiliare, il beneficio spetterebbe solo all’inquilino che sostiene la spesa, ma non al proprietario (imprenditore persona fisica o società) se è quest’ultimo ad eseguire l’intervento e sostenere la spesa.
Una corretta “interpretazione sistematica” della normativa della detrazione fiscale in parola - conclude l’AIDC - conduce a identificare lo scopo della norma agevolativa nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario o l’utilizzatore, tanto è vero che l’unica condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l’agevolazione spetti a chi sostiene la spesa.
A cura della Redazione
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(Norma di comportamento, n. 184)