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giovedì 23 maggio 2013
Redditometro, controlli, accertamento, sanzioni, antiriciclaggio
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Dopo l’approvazione di modelli e correttivi

Studi di settore, arriva Gerico 2012

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei correttivi “crisi” e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, periodo di imposta 2011 (parte integrante di UNICO 2012), è disponibile anche la versione aggiornata di Gerico.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 18 giugno.

Nuova veste grafica

La nuova veste grafica delle istruzioni per i 206 modelli - “a tutta pagina” anziché su tre colonne, come in precedenza - rende più facile la lettura.

Modalità di compilazione

Nelle “Modalità di compilazione” delle istruzioni è stata inserita un’avvertenza specifica per i contribuenti cosiddetti ex “minimi”: i contribuenti, che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi”, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e relativo al quel particolare regime fiscale.

Imprese multiattività

Il prospetto, dedicato ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa che non rientrano nello stesso studio di settore, può essere comunque compilato anche se i ricavi derivanti dalle

attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.

Sanzioni

Per i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l’applicazione degli studi di settore, entrano in vigore sanzioni più onerose rispetto al passato. In particolare:

• in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

• in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la sanzione massima e minima, prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, è elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

Sullo stesso argomento:

- “”, il Quotidiano IPSOA del 18 giugno 2012;

- “”, il Quotidiano IPSOA del 18 giugno 2012.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

25/06/2012
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Sull'argomento: Settori economici
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