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giovedì 20 giugno 2013
Redditometro, controlli, accertamento, sanzioni, antiriciclaggio
Questo articolo è tratto da:
Le risposte dell’Agenzia

Studi di settore, le FAQ

La mancata allegazione a UNICO del modello degli studi di settore espone il contribuente a possibili incrementi del carico sanzionatorio oltre a un possibile accertamento induttivo. Comunque, per rimediare a errori compiuti sul periodo 2010, è possibile ancora inviare il prospetto, potendo così beneficiare del ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, una serie di risposte ad alcune FAQ sugli studi di settore.

In particolare, è stato chiarito che la mancata allegazione a UNICO del modello degli studi di settore espone il contribuente a possibili incrementi del carico sanzionatorio oltre a un possibile accertamento induttivo.

Comunque, per rimediare a errori compiuti sul periodo 2010, è possibile ancora inviare il prospetto, potendo così beneficiare del ravvedimento operoso.

Un altro chiarimento riguarda lo svolgimento di più attività da parte di un unico soggetto: viene chiarito che se lo stesso esercita sia impresa che lavoro autonomo deve compilare due distinti allegati.

Inoltre, in caso di contemporaneo svolgimento di più attività di impresa e più attività di lavoro autonomo, per ciascun distinto comparto vige il criterio della individuazione dell'attività prevalente.

Pertanto:

- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi differenti, si devono compilare i due modelli;

- se le attività prevalenti dei due comparti sono ricomprese nello stesso studio di settore, il contribuente deve applicarlo sia per l'attività di impresa (compilando il quadro F) che per quella di lavoro autonomo (compilando il quadro G).

A cura della Redazione

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  Le FAQ
12/07/2012
Questo articolo è tratto da:
Sull'argomento: Settori economici
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