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martedì 21 maggio 2013
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Il via libera della Camera

D.L. Commissioni bancarie: fiducia al Governo

La Camera dei Deputati ha votato la fiducia al Governo sul D.L. n. 29/2012, gia'  approvato in Senato, che reintroduce le commissioni bancarie sullo scoperto bancario. Si attende il voto finale sulla conversione in legge del provvedimento.

Dopo che nei giorni scorsi il provvedimento aveva ricevuto il via libera dalla commissione Finanze della Camera ed era stato approvato in prima lettura dal Senato, la Camera era chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge di conversione del D.L. 24 marzo 2012, n. 29 (c.d. decreto “commissioni bancarie”), concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni alle misure introdotte con il decreto sul consolidamento dei conti pubblici e con quello sulle liberalizzazioni.

In particolare, il provvedimento, che si compone di un unico articolo, interviene sulle modifiche apportate dai suddetti decreti al D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e alla L. n. 249/1997, per quanto concerne le disposizioni sull’Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

La fiducia sul provvedimento è stata approvata con 447 voti favorevoli, 73 contrari e 31 astenuti.

Il provvedimento reintroduce le commissioni bancarie sullo scoperto bancario, modificando la disposizione che aveva previsto la nullità delle suddette clausole bancarie introdotta nel D.L. liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012).

Nel dettaglio, la nullità delle clausole che prevedono commissioni bancarie per la concessione di linee di credito, anche per sconfinamenti, troverà applicazione esclusivamente con riferimento a quelle “stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.

Per quanto concerne la commissione di istruttoria veloce (prevista dall’art. 117-bis comma 2 del TUB a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento), viene stabilita la non applicabilità di quest’ultima alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti “pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di 7 giorni consecutivi”.

All’art. 1 comma 1, lett. b) è prevista l’istituzione, presso Ministero dell’economia e delle finanze, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della disposizione, di un Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle micro imprese, alle PMI e alle imprese giovanili e femminili. Compito dell’Osservatorio sarà altresì verificare l’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell’ambito delle sue attività, l’Osservatorio monitorerà anche i tassi, le commissioni e le altre condizioni accessorie.

All’Osservatorio parteciperanno due rappresentati del MEF, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d’Italia. Alle riunioni prenderanno parte anche un rappresentante delle associazioni dei consumatori, un rappresentante dell’ABI, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.

L’Osservatorio monitorerà l’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e le relative condizioni. A tal fine, l’Osservatorio potrà richiedere alla Banca d’Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle condizioni applicate. Su base semestrale, l’Osservatorio dovrà elaborare le informazioni ricevute, formulando eventuali osservazioni e proposte in un “Dossier sul credito” che sarà messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

L’Osservatorio promuoverà inoltre la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori, finalizzate a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Novità anche sul fronte dell’Arbitro bancario finanziario (ABF). All’art. 1, comma 1-quinquies è disposto che, laddove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’ABF specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi.

La segnalazione avviene a seguito di presentazione di istanza da parte del cliente – quale potrebbe essere ad esempio un imprenditore che riscontri difficoltà irragionevoli nell’accesso al credito – in forma riservata e dopo l’invito formulato dal prefetto alla banca in questione a fornire risposta argomentata sulla meritevolezza del credito.

L’ABF si pronuncia non oltre 30 giorni dalla segnalazione. Nel provvedimento vi sono anche interventi sul fronte dei criteri di composizione e di nomina dei commissari dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM). In particolare l’art. 1, comma 2-bis prevede il rinnovo dei membri dell’autorità e una riduzione del numero di commissari che dovranno essere eletti dal Parlamento.

Infine, per quanto concerne il rating di legalità delle imprese, introdotto dal decreto liberalizzazioni, viene prevista l’attribuzione, su istanza di parte, di un rating per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.

I criteri e le modalità per l’elaborazione saranno definiti da un successivo regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

17/05/2012
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