02/08/2013 02/27/2013 ipsoa.it
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1. Premessa
Il tema del trattamento dell’imposta sul valore aggiunto nell’ambito del concordato preventivo e` stato oggetto di plurimi interventi dottrinari e giurisprudenziali sin a partire dalla prima versione dell’art. 182 ter l.fall. regolante l’istituto della transazione fiscale, riguardo alla affermazione che non fossero transigibili «i tributi costituenti risorse proprie della Unione Europea».
L’iniziale dibattito sul fatto se l’imposta sul valore aggiunto costituisse o meno una risorsa propria della U.E. (1) si interruppe allorquando con il D.L. n. 185/2008 il legislatore ebbe ad escludere – sempre nell’ambito dell’istituto regolato dall’art. 182 ter l.fall. - l’imposta di cui si tratta dal novero delle imposte falcidiabili.
Nell’assetto normativo attualmente in vigore il debitore, con la transazione fiscale puo` ottenere unicamente una dilazione di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.