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lunedì 20 maggio 2013
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Speciale D.L. crescita

Restyling per il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)

di Bruno Pagamici
Il D.L. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita) innova profondamente il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), gestito dal Miur. L'azione del FIRST si concentrera'  su specifici ambiti di intervento e sara'  superata l'attuale tripartizione tra ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il nuovo Decreto abroga il Decreto Legislativo n. 297/1999 e parte dell¿art. 104 della Legge n. 388/2000.

Il D.L 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n. 129, prevede agli articoli da 60 a 63 il riordino del “Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica” (FIRST), gestito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur).

L’obiettivo è di migliorare l’incisività degli strumenti di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo di cui è titolare il Miur, che finora non ha prodotto significativi risultati sul piano del supporto alla crescita competitiva del Paese e necessita pertanto di un ripensamento e ammodernamento.

Le cause dello scarso impatto del sistema di finanziamento, si legge nella relazione illustrativa, non sono riconducibili soltanto alla limitata disponibilità di risorse pubbliche utilizzabili, ma anche ad altri fattori come:

- l’assenza, nell’ambito delle definizioni delle iniziative e della concretizzazione degli interventi, di una visione di insieme, di una azione strategica che, a monte, possa connettere gli interventi in ricerca con le azioni di politica economica e di crescita del Paese, indirizzando le scelte, individuando gli obiettivi da perseguire, costruendo in modo coerente e razionale contenuti e metodi di intervento;- l'evidenza che gli attuali strumenti oltre a essere fortemente datati (almeno 10/15 anni dal loro varo) riflettono una concezione del processo di innovazione, basato su un modello lineare (ricerca di base, cui segue la ricerca industriale e poi lo sviluppo verso il mercato), ormai superato;- la sussistenza di meccanismi procedurali di valutazione, selezione e erogazione delle risorse, che, almeno per la ricerca industriale, risultano farraginosi e complessi, con tempistiche medie inaccettabili per un Paese moderno, e dunque complessivamente inefficaci.

Per superare tali criticità, con il Decreto Crescita il Governo ritiene indispensabile agire contestualmente su tre livelli paralleli:

- concepire e specializzare in modo organico e coordinato ogni intervento in una logica di azione sistemica attraverso una preventiva definizione degli obiettivi da raggiungere collegati funzionalmente alle politiche di rilancio e di crescita del Paese. In tale quadro, si procederà a una specializzazione del sistema della ricerca a favore di ambiti e settori sui quali il Paese possa meglio svilupparsi e rendersi più competitivo a livello internazionale. Saranno poi necessario sostenute nuove forme di intervento (come il public procurement) diffuse a livello internazionale e volte al perseguimento di specifici obiettivi di crescita;- superare l’attuale logica in base alla quale le attività di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, continuano a essere considerate separate tra loro, con la conseguente separazione tra le attività di ricerca pubblica e quelle più tipicamente industriali. Gli interventi saranno poi concepiti e sostenuti congiungendo le attività di ricerca e i soggetti pubblici e privati che le svolgono;- revisionare le attuali procedure di valutazione nell’ottica di una semplificazione, avendo come obiettivo non solo la riduzione dei tempi ma anche la capacità di individuare e sostenere gli interventi di reale impatto positivo sul sistema, valorizzando e rafforzando anche le valutazioni ex post.

Per realizzare tali obiettivi, l'azione del FIRST, anche in coerenza con gli orientamenti e le impostazioni di Horizon 2020 (il nuovo programma europeo per la Ricerca e l'Innovazione, che sarà attivo per il periodo 2014-2020), si concentrerà sui seguenti settori di intervento:

- interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l’avanzamento della conoscenza;- interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;- appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);- azioni di innovazione sociale (social innovation);- interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;- interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.

Gli aiuti previsti a sostegno delle attività ritenute ammissibili saranno concessi nelle seguenti forme:

- contributi a fondo perduto;- credito agevolato;- credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;- prestazione di garanzie;- agevolazioni fiscali cui all’articolo 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Potranno accedere agli incentivi le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Con uno o più decreti di natura non regolamentare, emanati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno definite:

- le spese ammissibili, comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto;- le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione;- le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione;- i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.

Tale decreto, quale nuovo regime di aiuti ai sensi dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dovrà essere sottoposto a notifica e approvazione da parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.

Dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto saranno abrogati:

- l’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione del comma 5;- il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni.

Copyright © - Riproduzione riservata

28/06/2012
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Sull'argomento: Finanziamenti agevolati
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