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giovedì 20 giugno 2013
Questo articolo è tratto da:
D.L. Crescita - Speciale Procedure concorsuali

Riduzione o perdita del capitale sospese fino all’omologa del concordato preventivo

Le norme poste dal Codice civile a tutela del capitale sociale impongono agli amministratori un costante monitoraggio delle perdite conseguite al fine di assicurare un tempestivo intervento dei soci per il ripianamento delle stesse e l’eventuale ricostituzione del capitale sociale. Tuttavia, se questo, a causa di perdite superiori a 1/3, scende sotto il minimo legale, l’assemblea deve decidere se rifinanziare la società o porla in liquidazione. Nell’ambito delle crisi d’impresa, il nuovo art. 182-sexies L.F. prevede, invece, la temporanea inapplicabilità di tali norme per il periodo necessario all’omologazione delle domande di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis. Per tutte le novità sulle procedure concorsuali contenute nel D.L. Crescita, segui lo Speciale del Quotidiano IPSOA.
02/07/2012
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