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domenica 19 maggio 2013
Lavoro e Pensioni
Questo articolo è tratto da:
Riforma Lavoro - Speciale apprendistato

Caso pratico: inquadramento e retribuzione per apprendisti laureati

di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro
Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente l'accordo 19 aprile 2012, che disciplina l'apprendistato professionalizzante nell'industria del legno e arredamento, ha ridotto la durata dell'apprendistato da 36 a 24 mesi. Come va considerato il periodo ai fini dell'inquadramento e della retribuzione? A differenza degli apprendisti diplomati, nel caso degli apprendisti laureati l'accordo non indica alcun criterio per la ripartizione del periodo fisso e cio' puo' generare un dubbio interpretativo.

Caso

Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente la durata dell’apprendistato è stata ridotta da 36 a 24 mesi. Come va considerato il periodo ai fini dell’inquadramento e della retribuzione?

Analisi

L’accordo 19.4.2012 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nell’industria del legno e arredamento stabilisce una nuova regolamentazione dell’istituto, per i lavoratori assunti a decorrere dal 26 aprile 2012, sostitutiva di quanto contenuto in materia nel vigente c.c.n.l.

Tale regolamentazione rivede, in conformità a quanto disposto dal TU, i periodi di apprendistato per tutti i livelli, limitandone la durata massima a 36 mesi (in precedenza, 70 mesi per il livello più elevato) e conferma sia le riduzioni già previste dal c.c.n.l. per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire, sia la regola secondo la quale il possesso di una laurea inerente comporta una durata fissa unica (ora di 24 mesi, in precedenza di 36 mesi) “in tutte le fattispecie di inquadramento”.

A differenza del primo caso (apprendisti diplomati), per il quale l’accordo provvede alla distribuzione della riduzione nei diversi periodi (3 mesi nel primo periodo, 3 mesi nel secondo e 4 nel terzo), nel secondo caso (apprendisti laureati) il testo non indica alcun criterio per la ripartizione del periodo fisso e ciò può generare un dubbio interpretativo.

In assenza di una diversa volontà delle parti – non desumibile dal tenore letterale dell’accordo in esame – trova applicazione, a nostro avviso, il criterio generale di ripartizione, contenuto nel comma immediatamente successivo dell’accordo stesso, il quale prevede che l’inquadramento ed il relativo trattamento economico siano così determinati:

- nel primo periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;- nel secondo periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;- nel terzo e ultimo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.

Soluzione

Ipotizzando che l’apprendista laureato sia stato assunto, dopo il 25 aprile 2012, per il conseguimento di una qualifica inquadrata nel livello AD3, la progressione dell’inquadramento e della retribuzione è la seguente:

 

Periodo

Durata (mesi)

Inquadramento

Retribuzione

Primo

8

AD1

AD1

Secondo

8

AD2

AD2

Terzo

8

AD2

AD2 + (AD3 – AD2)/2

Copyright © - Riproduzione riservata

09/07/2012
Questo articolo è tratto da:
Sull'argomento: Amministrazione del personale
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