Brescia, 21 giugno 2012
I casi Thyssen ed Eternit segnano una tappa basilare del nostro percorso attraverso il codice penale alla ricerca delle norme incriminatrici più calzanti e incalzanti.
Si tratta di un percorso reso possibile da tre fattori basilari: l’autonomia del Pubblico Ministero dal potere politico; il potere-dovere del Pubblico Ministero, non solo di ricevere le notizie di reato, ma anche di prendere notizia dei reati di propria iniziativa; l’obbligo del Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale.
Si badi. Invidio la Franciaper quell’art. 706-2 del code de procédure pénale che con eccezionale lungimiranza ha creato il Pôle de la santé, e, cioè, la competenza dei Tribunaux de grande instance di Paris e Marseillesper infrazioni quali “atteintes à la personne humaine, infractions prévues par le code de la santé publique, infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation, infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail”.
Non a caso, sto insistendo sulla esigenza di introdurre anche in Italia una nuova organizzazione giudiziaria. Un’organizzazione centralizzata che sia investita delle più significative questioni nei diversi campi della salute. Un’organizzazione che in questi campi abbia le competenze e le forze anche per indagini a livello nazionale, che sappia allargare i propri orizzonti oltre i confini di drammi ormai consumati, che promuova con la collaborazione delle autorità amministrative e sanitarie azioni sistematiche a carattere preventivo.
E non senza entusiasmo m’immagino gli effetti che produrrebbe la combinazione dell’approccio francese e dell’approccio italiano, e, cioè, un’organizzazione giudiziaria che nell’ambito di un Pôle de la santé garantisca l’autonomia del pubblico ministero dal potere politico, obblighi il pubblico ministero a prendere notizia dei reati di propria iniziativa e non condizioni a un vaglio di opportunità l’esercizio dell’azione penale.
Tra i profili che caratterizzano i processi Thyssen ed Eternit, fa spicco l’aspetto riguardante l’individuazione dei soggetti penalmente responsabili in caso di carenze antinfortunistiche, non già occasionali o meramente operative, bensì strutturali, addebitabili a scelte aziendali di fondo, a scelte di carattere generale della politica aziendale.
Al vertice dell’impresa si colloca il datore di lavoro, individuato nel soggetto provvisto dei massimi poteri decisionali e di spesa e titolare di tutti gli obblighi di tutela della salute e sicurezza (ad esempio, il consiglio di amministrazione nelle società per azioni), peraltro legittimato a delegare ad altri le proprie funzioni in materia.
Solo che, come ci insegna la Corte di Cassazione, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro, allorché le carenze nella materia della sicurezza attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato.
In questo quadro, si avverte ormai la necessità di utilizzare metodologie di indagine più penetranti e affinate rispetto a quelle usualmente adottate. Metodologie che non fermino la propria attenzione alle responsabilità dei livelli più bassi dell’organigramma aziendale, e che, ove del caso, individuino tali responsabilità nelle stanze dei consigli di amministrazione: là dove si esercitano gli effettivi poteri decisionali e di spesa, si stabilisce la politica della sicurezza dell’impresa, si effettuano le scelte di fondo, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi a personaggi più deboli dell’organigramma aziendale.
E’abituale, nell’ambito dei procedimenti aventi per oggetto infortuni o malattie professionali, incentrare le indagini su atti quali l’ispezione, l’assunzione di testimonianze, la richiesta di documentazioni all’azienda, l’affidamento di una perizia. Si tratta di una strategia investigativa non sempre sufficiente. Basti pensare che la richiesta di documenti all’azienda o la stessa ispezione di luoghi e cose non garantiscono in alcun modo l’acquisizione di informazioni e comunicazioni riservate in ordine alle scelte aziendali di livello alto. A questo scopo, si sono rivelati ben più fruttuosi atti come la perquisizione (anche e anzitutto all’interno dei computer e supporti informatici o dei server accessibili dalle sedi aziendali) o le intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche.
Le esperienze di questi ultimi mesi mi inducono a un’ulteriore riflessione. Quante volte abbiamo dovuto occuparci di casi nei quali infortuni o malattie professionali si sono verificati in stabilimenti facenti capo a società multinazionali, quante volte abbiamo dovuto estendere le investigazioni ad imprese operanti in Paesi europei o addirittura extraeuropei.
Sono casi nei quali abbiamo la necessità di effettuare perquisizioni e sequestri o di assumere testimonianze al di fuori dell’Italia. A questo punto, però, le indagini rallentano.
Sarebbe proficua un’organizzazione giudiziaria a respiro sovranazionale, capace di condurre direttamente rapide ed incalzanti indagini. E qui il pensiero corre a quel Parquet européen preconizzato nell’art. 86 del Trattato sull’Unione Europea, non solo “pour combattre les infractions aux intérets financiers de l’Union”, ma anche per “lutter contre la criminalité grave ayant une dimension transfontière”.
Oggi come oggi, è invece giocoforza ricorrere alle c.d. rogatorie, e, cioè, chiedere alle Autorità Giudiziarie di altre nazioni di svolgere le indagini per conto nostro. Ma le risposte si fanno attendere mesi, a volte persino anni, e non di rado sono risposte insufficienti, incomplete, non corrispondenti ai contenuti della richiesta e quindi inutili. Anzi, accade anche che le risposte proprio non arrivino.
Alcuni anni or sono, l’ Assemblée nationale pour l’ Union européenne rilevò in un rapporto d’informatione sulla creazione di un procureur européen, questo paradosso: “Les frontières se sont ouvertes pour les criminels, mais elles restent fermées pour les policiers et magistrats qui les combattent. La pluspart des Etats membres ont renoncé à leur monnaie, mais l’ attachement à leur souveraineté nationale contribue à faire de l’ Europe un paradis pénal. Il est temps de mettre un terme à ce déséquilibre de la construction européenne”.
Più che mai pressante è un obiettivo: se il crimine viaggia alla velocità della luce, la giustizia non deve più viaggiare con la diligenza.
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