Relazione introduttiva al Convegno promosso dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” a Pescara l’11 e il 12 maggio 2012.
Nella terza e ultima parte della relazione il merito del progetto viene discusso sotto diversi profili. Per quel che riguarda la sua idoneità a conseguire lo scopo perseguito dal Governo, si sottolinea il fatto che per la prima volta da quarant’anni viene messa in cantiere una riforma che non opera soltanto “al margine”, cioè non investe soltanto il lavoro periferico, ma punta al nucleo centrale del diritto del lavoro, proponendosi di spostare l’equilibrio centrale della disciplina.
Vengono altresì individuati alcuni difetti di ideazione ben riconoscibili nel progetto, non tali tuttavia da giustificare un giudizio complessivamente negativo su di esso. Sotto il profilo della compatibilità con la Costituzione e con le norme sovranazionali che regolano la materia si sostiene la piena idoneità della nuova disciplina dei licenziamenti a superare il vaglio delle Corti superiori. Infine, sul piano delle scelte generali di politica economica necessarie per superare la grave crisi che il Paese sta attraversando, si sottolinea come il passaggio dalla centralità della property rule a quella della liability rule in materia di licenziamento e la connessa riforma degli ammortizzatori sociali costituiscano due misure che – pur nei limiti in cui sono state adottate nella legge di riforma del mercato del lavoro – si muovono comunque nella direzione giusta per armonizzare l’ordinamento italiano rispetto al resto d’Europa e contribuire a superare la chiusura del Paese agli investimenti stranieri
La tesi accolta dagli estensori del testo del nuovo articolo 18 St. lav., è che l’articolo 30 della Carta di Nizza imporrebbe il controllo giudiziale anche sull’eventuale motivo economico del licenziamento. A chi scrive sembra che le cose non stiano così. Questa norma non vincola affatto il legislatore nazionale a istituire un controllo giudiziale sul merito delle scelte imprenditoriali di gestione aziendale, bensì impone – questo sì – che il lavoratore sia tutelato contro il licenziamento arbitrario, discriminatorio, o comunque dettato da motivi illeciti.
La norma, comunque, nulla dice circa la sanzione che deve essere comminata dalla legge nazionale per il licenziamento in ipotesi “ingiustificato”, consentendo pacificamente che la sanzione stessa consista soltanto in un indennizzo monetario, come accade nella quasi totalità degli ordinamenti europei. Quand’anche, dunque, la Carta di Nizza imponesse un controllo giudiziale esteso al merito delle scelte di gestione aziendale, esso consentirebbe comunque che a un esito negativo del controllo giudiziale consegua per il lavoratore soltanto il diritto a un congruo indennizzo monetario.
Se questo è vero, non si vede come possa essere considerato incompatibile con questa norma sovranazionale un ordinamento statale che preveda un indennizzo monetario in qualsiasi caso di licenziamento per motivo economico od organizzativo, riservando al giudice la sola funzione di controllare che tale motivo non ne nasconda uno di natura discriminatoria o di rappresaglia: per il lavoratore è evidentemente meglio avere diritto all’indennizzo in ogni caso, piuttosto che avervi diritto soltanto in caso di esito positivo di una – solitamente complessa e costosa – controversia giudiziale.