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venerdì 24 maggio 2013
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Numerosi i casi di utilizzo improprio

Stretta del Ministero Lavoro sui lavoratori autonomi del settore edile

Se non emergono fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale, gli ispettori devono ricondurre nell’ambito della subordinazione, le prestazioni dei lavoratori autonomi adibiti a lavori di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti ed addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o applatatore.

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nel settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di lavoratori autonomi, che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Per questo motivo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la circolare n. 16/2012, ha fornito «indicazioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l’utilizzazione di “presunzioni operative”, al fine di orientare l’azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni».

Innazitutto, il Ministero evidenzia che, in tali casi, elemento significativo dell’autonomia è il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature - che deve risultare dal registro dei beni ammortizzabili - da cui sia possibile evincere una effettiva capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire.

Al contrario, sottolinea la circolare ministeriale, non rileva la proprietà o il possesso di minuta attrezzatura inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, anche se a titolo oneroso. Anzi, la suddetta circostanza per il Ministero, rappresenta un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.

Ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia, è il riscontro di un’eventuale monoconunittenza.

A quanto sopra si accompagna un regime di “presunzioni” sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini dell’“autonomia” nell’ambito del ciclo complessivo dell’opera edile.

Quindi, per la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, almeno sul piano delle “presunzioni”, qualora non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza - il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

• manovalanza;

• muratura;

• carpenteria;

• rimozione amianto;

• posizionamento di ferri e ponti;

• addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, la nota conclude sottolineando che, in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo dovrà contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 758/1994.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 04/07/2012, n. 16)
06/07/2012
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Sull'argomento: Amministrazione del personale
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