Approfondimenti
Misure a sostegno del reddito
Decreto «Milleproroghe» e ammortizzatori sociali
Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti
Il decreto legge del 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011, proroga alcune misure a sostegno del reddito non considerate dalla legge di stabilità 2012, la legge n. 183/2011. In attesa della più volte annunciata riforma degli ammortizzatori sociali, restano perciò in vigore, anche nel 2012, le misure introdotte con le diverse manovre approvate nel corso dell'ultimo triennio. Appare utile proporre una sintesi delle misure a sostegno del reddito prorogate, sia dal decreto legge n. 216/2011, sia dalla legge n. 183/2011.
D.L. n. 216/2011
Proroghe di termini in materia di lavoro

L'articolo 6 del decreto legge in argomento dispone che, nel limite di spesa di 12 milioni
di euro, venga corrisposta anche nel 2012 l'indennita` ordinaria di disoccupazione, di cui alla lettera  c) del primo  comma dell'articolo 19 del D.L. n. 185 del 2008. Il richiamato articolo 19 dispone, alla lettera c), un intervento a favore
degli apprendisti sospesi o licenziati a seguito di crisi aziendale o occupazionale, a valere per il triennio 2009- 2011 (ora per gli anni dal 2009 al 2012). Per il diritto al trattamento, pari all'indennita` ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, e` necessaria un'anzianita` di servizio di almeno tre mesi presso l'azienda interessata dal trattamento, che spetta per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato. Il datore di lavoro e` tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi per l'impiego, nonche¿ all'Inps, la sospensione dell'attivita` lavorativa e le relative motivazioni, nonche¿ i nominativi dei lavoratori interessati, che devono presentare la Dichiarazione di immediata disponibilita` al lavoro (Did) al locale centro per l'impiego. Per l'anno 2012, nel limite di 13 milioni di euro, e` confermato anche l'intervento a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva all'Inps, Gestione separata del lavoro autonomo. Per beneficiare dell'intervento e` necessario che gli interessati:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita`  non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita` presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. In presenza dei suddetti requisiti e su domanda dell'interessato, l'Inps liquida in un'unica soluzione, una somma pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.
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