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D.L. Liberalizzazioni
Cambia il regime della residenza fiscale degli OICR

In applicazione dell'art. 96 del D.L. Liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 2012), i fondi comuni d’investimento di diritto nazionale diventano soggetti passivi ai fini IRES. Ciò rileva anche ai fini dell’applicazione delle doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia. 

Nell’ambito del D.L. n. 1 del 2012, contenente disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, è stato inserito l’art. 96, rubricato “Residenza OICR”, che intervenendo sull’art. 73 TUIR, amplia il novero dei soggetti passivi dell’IRES, introducendovi anche la figura degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In particolare, con gli emendamenti apportati alla lettera c) dell’art. 73, comma 1, TUIR diventano soggetti passivi IRES, tra gli enti non commerciali, anche gli OICR mobiliari ed immobiliari residenti in Italia, cioè quelli istituiti nel nostro Paese, secondo la nuova formulazione del secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo. Ai fini in discorso, non rileva quindi la residenza della SGR gestore del fondo, che potrebbe essere italiana o estera.

Tale previsione sulla residenza di questi Organismi deve essere letta in coordinamento con le altre disposizioni mediante le quali il Governo vuole dare attuazione alla Direttiva UCITS IV (Direttiva n. 2009/65), coordinando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni Organismi d’investimento.

Il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva che sarà trasmesso alle Camere per i prescritti pareri. Successivamente una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri approverà in via definitiva la norma.

Il D.L. n. 1 in commento ha altresì riscritto il comma 5-quinquies dell’art. 73 che, si ricorda, era stato introdotto dal D.L. n. 225/2010 (c.d. Milleproroghe 2010).

Secondo l’originaria versione di tale norma, gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato non erano soggetti alle imposte sui redditi, mentre continuavano ad essere assoggettati, sui redditi di capitale percepiti:

- all’imposta sostitutiva del 27% (ex art. 2, D.Lgs. n. 239/1996), relativa, ad esempio, a interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari, diversi dai titoli pubblici italiani, con scadenza inferiore a 18 mesi;

- alla ritenuta del 27% (prevista dall’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 600/1973) sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, nell’ipotesi in cui la giacenza media annua sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito.

La nuova versione del medesimo comma prevede ora che i redditi degli OICR istituiti in Italia siano esenti dalle imposte sui redditi ma a condizione - questa è una novità, in linea con quanto previsto in altri Paesi dell’UE che concedono analogo regime di favore - che il fondo o il soggetto incaricato della gestione “sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale”, da parte delle competenti Authority.

Tale disposizione rileva anche ai fini dell’accesso ai benefici delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito. Infatti, l’inclusione degli OICR nazionali nel novero dei soggetti passivi dell’IRES comporta che gli stessi, anche se beneficiari dell’esenzione de qua, possano godere dei benefici previsti dalle menzionate convenzioni (ciò anche in linea con quanto previsto dal par. 6.12 del Commentario all’art. 1 del Modello di convenzione-tipo dell’OCSE).

La novità è particolarmente rilevante per tali soggetti che adesso possono certamente invocare, alle condizioni previste, i benefici convenzionali evitando fenomeni di doppia imposizione. Ciò consente a tali Organismi una maggiore possibilità di cercare opportunità di sviluppo all’estero senza temere penalizzazioni di carattere fiscale.

La norma prevede inoltre che le ritenute operate sui redditi di capitale eventualmente applicabili sui proventi della specie erogati ai soggetti in commento, sono a titolo definitivo e che non si applicano le ritenute:

a) sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600/1973);

b) sui proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute nonché da mutuo di titoli garantito (previste dall’art. 26, comma 3-bis);

c) sugli altri redditi di capitale (previste dall’art. 26, comma 5);

d) sui redditi di capitale realizzati derivanti dalla partecipazione in OICR (ex art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/1973);

e) sui proventi delle quote di OICVM di diritto estero (ex art. 10-ter, legge n. 77/1983).

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