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D.L. Milleproroghe 2012
Il Governo incassa la fiducia
D. Morena Massaini

Il Governo ha posto e ottenuto la fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Ora i lavori passano al Senato. Uno dei principali nodi da sciogliere ha riguardato la copertura - ora disponibile - per finanziare le norme sui lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011 nonche' di coloro che hanno iniziato a lavorare da giovanissimi (prima dei 18 anni), lavoratori cd. esodati e precoci, che potranno andare in pensione in base alle previgenti norme. 

 

In sede di emendamenti al decreto Milleproroghe di fine anno, sono state proposte alcune modifiche alle previsioni legislative contenute nella Riforma Monti – Fornero sul sistema pensionistico italiano. Sulla base dell'emendato testo di legge emerge il quadro, ad oggi, dopo il voto di fiducia al Governo, degli interventi sui cd. lavoratori “esodati” e “precoci”.

Nello specifico le modifiche andranno ad incidere, come previsto in sede di emendamento, sull’art. 24 del Decreto Monti, comma 15 e prevedono la proroga della data entro la quale deve essere pubblicato il decreto ministeriale che determina le modalità di applicazione delle norme di cui al comma 14. Al comma 14 vengono individuati i seguenti soggetti, che resteranno assoggettati al previgente regime pensionistico:

a) lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31.12.2011;

b) donne che optano per il regime contributivo. Fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome

Oltre, a questi soggetti, nei limiti delle risorse finanziarie e sulla base della specifica procedura prevista dalla legge, possono beneficiare delle vecchie regole (ancorche’ maturino i requisiti per la pensione oltre il 31.12.2011):

- i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità

- i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011

- i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto Monti;

- i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

- i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio.

Rientrerebbero, dopo gli emendamenti proposti, fra coloro che soggiacciono alle previgenti regole pensionistiche, anche coloro che vengono definiti dalla stampa “esodati” e dei cd. “precoci” – lavoratori che hanno iniziato a lavorare tra i 16 e 18 anni.

Della prima categoria fanno parte i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente al 31 dicembre 2011, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;

- possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011.

Sulla base delle previsioni del Decreto Monti questi soggetti si erano venuti a trovare in una situazione a dir poco “spiacevole”: il rapporto di lavoro era stato infatti interrotto sulla base della ragionevole previsione di accedere in tempi brevi/medi alla pensione. Con la Riforma, invece, si erano ritrovati senza stipendio e privi della prospettiva del trattamento pensionistico.

Le novità prevedono, infine, anche una cd. clausola di salvaguardia. Infatti, qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio in esame (come previsto dall’emendamento), risultasse sulla base del monitoraggio il raggiungimento del limite delle risorse previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dalla legge, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Inoltre, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle misure che precedono, sarà possibile ricorrere anche ad un aumento dell’aliquota di base dell’accise sui tabacchi lavorati.

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