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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Giurisdizione e competenza

Al GdP anche le controversie immobiliari ''senza proprieta'''

La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.

La corte ritiene di dover formulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 363 c.p.c., un principio di diritto in subiecta materia, attesane la indubitabile rilevanza non solo giuridica - dibattendosi, nella specie, di tematica di largo interesse, riconducibile a parte considerevole della competenza della magistratura onoraria (e dunque della stessa domanda di giustizia civile), in una materia in cui il limitato valore delle liti rende ancor più difficilmente tollerabile il dispendio di risorse causato da incertezze rimediali sul piano processuale.

Nel provvedimento di rimessione, il collegio della seconda sezione civile non manca di osservare, e non senza fondamento, che la bontà della tesi dominante - a mente della quale deve ritenersi esclusa ratione materiae la competenza del giudice di pace in tutte le controversie immobiliari, cioè per tutte le cause afferenti a diritti tanto reali quanto personali relativi a beni immobili, tali pretese rinvenendo la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - potrebbe essere non infondatamente sottoposta a revisione critica.

Il significante costituito dal carattere mobiliare dell'azione, non è traducibile in un significato di limite di petitum della domanda, apparendo, difatti, alquanto semplicistica l'affermazione per cui ogni azione avente ad oggetto un immobile sarebbe ipso facto sottratta alla cognizione del giudice di pace.

Da tale cognizione, di converso, devono ritenersi escluse le sole azioni reali immobiliari (le azioni la cui causa petendi sia, cioè, costituita da un diritto reale) ma non quelle personali, ancorché riferite ad un immobile, che ben potranno essere conosciute, viceversa, dal giudice di prossimità.

Deve, pertanto, darsi seguito a quella recente giurisprudenza, sino ad oggi minoritaria, che, premessa una corretta esegesi del sintagma "bene mobile", collocato il bene "somma di denaro" all'interno di tale categoria concettuale, richiamato il concetto di petitum mediato come legittimo criterio attributivo della competenza, osserva che, allorquando si eserciti una pretesa di risarcimento danni per equivalente assumendo che il danno si è verificato ad un immobile (quale che ne sia il titolo di godimento), il diritto fatto valere, avendo ad oggetto una somma di danaro - e, quindi, un petitum mediato inerente il conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile -, è per definizione un diritto concernente una cosa mobile, qual è il danaro e, pertanto, agli effetti dell'art. 7 c.p.c., comma 1, la relativa domanda è senz'altro riconducibile all'ambito della competenza generale mobiliare colà prevista a favore del giudice di pace (così Casso n. 17039 del 2010).

Viene così correttamente e condivisibilmente reiegata nella sfera dell'irrilevante giuridico il nesso tra la somma chiesta a titolo di risarcimento e il danno-evento rappresentato dalla lesione lamentata dall'attore riguardo ad un bene immobile, poiché, essendosi fatta valere una pretesa risarcitoria per equivalente per tale lesione, la sua riferibilità ad un immobile perde di consistenza giuridica al fine della corretta individuazione dell'oggetto del diritto fatto valere (il danaro, id est una cosa mobile), onde la situazione proprietaria non è destinata a spiegare influenza sull'individuazione del petitum, bensì sulla sola causa petendi, e cioè ai fini della corretta ricognizione dell'elemento di fattispecie costituito dalla ingiustizia del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c..

La legittimità del sillogismo bene mobile - somma di denaro - causa risarcitoria nel medesimo limite di valore trova ulteriore conforto ermeneutico nell'art. 14 c.p.c. che accomuna, quanto a competenza, "le cause relative a somme di denaro e a beni mobili".

E' stato difatti osservato che la domanda con cui si fa valere una responsabilità per fatto illecito e si chiede un risarcimento in denaro è certo una domanda per la quale opera un criterio di collegamento di valore ex art. 14, primo comma, cod. proc. civ.

Gli argomenti che, in conclusione, appaiono idonei a corroborare la soluzione adottata oggi da queste sezioni unite possono così sintetizzarsi:

a) La corretta esegesi dell'art. 14 c.p.c. che accomuna, in punto di competenza, "le cause relative a somme di denaro" e quelle inerenti "a beni mobili";

b) Il richiamo all'art. 813 c.c., che estende le disposizioni di legge concernenti i beni immobili ai soli diritti reali che hanno ad oggetto beni immobili (mentre agli altri diritti si applica il regime dei beni mobili, ivi compresi, quindi i diritti personali su immobili);

c) La corretta individuazione dell'elemento discriminante della fattispecie, costituito dalla causa petendi, che si risolve in un titolo obbligatorio personale;

d) L'incoerenza e la disfunzionalità di un sistema processuale che, per qualunque azione di risarcimento di danni anche minimi ad immobili, in caso di un semplice dubbio sulla proprietà o sul possesso, o addirittura anche nell'ipotesi di relazione con l'immobile pacifica, costringesse l'attore ad addossarsi la spesa sproporzionata di un giudizio di fronte al tribunale, così impegnando risorse umane e materiali dei relativi uffici;

e) La congiunta, coerente ed omogenea attribuzione del genus "cause di vicinato" (condominiali, distanze, immissioni) al giudice di pace per materia, e senza limite di valore, rispetto alle quali il riferimento formale e sostanziale del diritto azionato è ontologicamente un bene immobile, oggetto necessario di cognizione seppure come mero antecedente logico, e conseguente incoerenza di un'esclusione tout court di analoghe vicende di tipo risarcitorio avente il medesimo collegamento, sul piano morfologico e funzionale dell'azione esercitata, con il medesimo bene;

f) La rilevanza del diritto fatto valere (avente ad oggetto una somma di danaro) sub specie di petitum mediato inerente al conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile, per definizione "diritto concernente una cosa mobile";

g) L'irredimibile esigenza di interpretazioni deflattive della materia del cd. contenzioso "minore".

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 19/10/2011, n. 21582)
31/10/2011
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