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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Legge di Stabilita'  2012

Al via i controlli incrociati contro le assicurazioni false

di Maria Sichetti
Dichiarata guerra alle assicurazioni false. Con l'art. 13 della legge di stabilita' 2012 viene introdotta una nuova modalita' di accertamento circa la mancata copertura assicurativa del veicolo. I dati emersi dalle rilevazioni effettuate durante l'accertamento di violazioni al Codice della strada verranno raffrontati, infatti, con quelli comunicati dalle imprese di assicurazione.

L’art. 193, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 disciplina l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile e l’eventuale violazione della disposizione è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.

E’ prevista inoltre la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente che sia sprovvisto della copertura assicurativa ove il mezzo stesso circoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti, fatta salva sempre e comunque l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Nell’ambito della semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa, l’art. 13, comma 5, della legge di stabilità 2012, aggiunge i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies all’art. 193 C.d.s. e prevede che la mancanza di una copertura assicurativa del veicolo può essere accertata anche effettuando un controllo incrociato: confrontando cioè i dati risultanti da dispositivi o apparecchiature di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f) e g) omologati o comunque approvati per il funzionamento automatico e gestiti dagli organi di polizia, con quelli contenuti nelle polizze emesse dalle imprese assicuratrici risultanti dalle banche dati della motorizzazione civile.

Ove dal raffronto emerga la mancanza di copertura assicurativa, il proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido, dovrà produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, in difetto sarà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 398 a euro 1.596, ex art. 180, comma 8 C.d.S. in tema di possesso dei documenti di circolazione e di guida. Conseguentemente, la produzione fotografica ottenuta a seguito delle rilevazioni effettuate ex art. 201, comma 1-bis, lett e), f), g) C.d.s. costituiscono atti di accertamento ex art. 13 legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui gli organi accertatori delle violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono assumere informazioni mediante rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. A partire dal 01.01.2012, pertanto, tutti gli apparecchi elettronici di misurazione della velocità e quelli di rilevazione di accessi non autorizzati in z.t.l., centri storici e aree pedonali costituiranno mezzi di prova delle R.C. auto e ciò permetterà l’emersione di eliminare il fenomeno delle polize assicurative inesistenti, scadute o contraffatte.

Copyright © - Riproduzione riservata

16/11/2011
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