L’oggetto della pronuncia in commento si inserisce nel più vasto e articolato quadro giudiziario relativo al noto crac finanziario del gruppo Parmalat.
In particolare, ai nostri fini, viene in rilievo la posizione del consulente legale del gruppo, condannato nei primi due gradi di giudizio per reati di associazione a delinquere (in qualità di organizzatore) e di bancarotta fraudolenta e semplice (quale concorrente esterno) per aver, attraverso le proprie competenze e i propri studi professionali, gestito il coordinamento delle risorse associative, reperito mezzi, predisposto contratti e operazioni commerciali nella consapevolezza della strumentalità di tali attività alla realizzazione degli intenti criminosi dei vertici del gruppo. Il professionista ricorre in Cassazione lamentando vizi di motivazione della sentenza di appello in ordine all’elemento soggettivo dei reati contestatigli, sostenendo che egli aveva prestato la propria attività professionale, senza conoscere le finalità illecite che permeavano la condotta dei clienti. La Suprema Corte, ripercorsa la struttura delle diverse operazioni illecite poste in essere al fine di occultare le distrazioni e descritto il contributo causale del professionista, nonché la consapevolezza di quest’ultimo circa gli intenti criminosi dei clienti, respinge il ricorso e conferma le sentenza di condanna.
E’ noto che l’associazione per delinquere prevista dall’art. 416 c.p., reato necessariamente pluri-soggettivo permanente, si realizza nell’ipotesi in cui tre o più persone si associano stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di delitti. Nell’ambito della realtà associativa, tali soggetti assumono una diversa qualifica in ragione dell’attività esercitata: così, ai soggetti promotori (coloro che assumono l'iniziativa circa la costituzione dell’associazione) e ai costitutori (coloro che materialmente e concretamente creano l'associazione) si affianca la figura degli organizzatori, i quali, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi, svolgono in autonomia il compito di coordinare l’attività degli aderenti e di reperire le risorse per la sussistenza e lo sviluppo dell’associazione.
Nell’ambito dei reati associativi pone problemi di configurazione il ruolo del professionista (commercialista, avvocato, …) che presti la propria attività professionale a favore del sodalizio criminoso.
In particolare, questi potrà essere definito un sodale dell’associazione e, come nel caso di specie, un organizzatore, qualora sia organicamente e stabilmente inserito nella struttura e metta a disposizione le proprie competenze professionali approntando i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (quali la creazione di società estere, la predisposizione di contratti, l’individuazione dei soggetti-teste di legno), con la affectio societatis scelerum, ossia la consapevolezza, almeno nelle linee generali, degli scopi criminosi perseguiti dal sodalizio (ricavata nel caso di specie delle stesse dichiarazioni confessorie dell’imputato).
Si deve precisare peraltro che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale confermato dalla pronuncia in oggetto, il ruolo di organizzatore è ravvisabile anche in capo al soggetto che, subentrato nell’ambito di una associazione già costituita, si adoperi per reperire nuovi aderenti ovvero intraprenda, come nel caso di specie, attività decisorie a sostegno dell’associazione medesima (Cass. 17.11.1994, n. 11446, RV200937).
Più frequentemente, il professionista è chiamato a rispondere a titolo di concorso esterno nell’associazione a delinquere, che ricorre qualora questi, non essendo organicamente inserito nella struttura - giacché in tal caso ricorre la figura di cui sopra -, fornisca un contributo causale all’esistenza stessa dell’associazione (si noti che il contributo deve essere diretto all’associazione in quanto tale e non ai singoli reati-fine perché in questo caso vi sarebbe solo un concorso in questi ultimi). Sul piano soggettivo è richiesto che il concorrente esterno sia consapevole dei fini dell’associazione e dell’efficacia causale del suo contegno; secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si tratta dunque di requisiti soggettivi incompatibili con il dolo eventuale e integranti quanto meno un dolo diretto (sulla distinzione tra partecipazione all’associazione criminosa e concorso estero si veda Cass., sez. un., 28.12.1994, n. 16 in Cass. pen., 1995, p. 842; sull’esclusione del dolo eventuale quale elemento soggettivo del concorrente esterno si veda Cass., sez. un., 12.07.2005 n. 33748, in Cass. pen., 2005, 3732).
Nell’ambito dei reati fallimentari (che nel caso in esame assumono il connotato di reati-fine dell’associazione), il coinvolgimento del professionista quale extraneus è regolato dai principi generali del concorso di persone nel reato, come si ricava dalla disposizione di cui all’art. 232 L.F. (per tutti si veda Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Milano, 2003. p. 168 s; pacifica tale ricostruzione anche in giurisprudenza, a partire da Cass., 25.10.1971, in Giust. pen., 1972, 864).
E’ dunque richiesto che il professionista abbia assunto una condotta quanto meno agevolatrice sul piano materiale o morale alla realizzazione dell’illecito (per tutte Cass., 28.11.2000 in Dir. prat. soc., 2001, p. 83); che l’agente sia consapevole della qualifica soggettiva dell’intraneo (Pedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja Branca alla l.fall, 1995, p. 82) e che agisca con la coscienza e volontà di aderire al fatto compiuto dal soggetto qualificato, senza che occorra il previo accordo con quest’ultimo (per una recente ricoscimento di responsabilità del commercialista quale concorrente nel reato di bancarotta si veda Cass., 01.08.2011, n. 30412, in www.leggiditaliaprofessionale.it).
Nella concreta applicazione di tali principi si registra tuttavia un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità rispetto alla figura del consulente legale. Secondo un più risalente orientamento, è da escludere il concorso di tale soggetto nel reato di bancarotta se questi si sia limitato ad illustrare in astratto le possibili operazioni “a difesa” dei beni dell’imprenditore in quanto è integrata la responsabilità ex art. 110 c.p. solo se il professionista fornisca in concreto assistenza alla stipulazione dei negozi simulati, fraudolenti ovvero si attivi per un’adozione diretta dell’espediente illecito (Cass., Cass. 7.11.1985 in Cass. pen. 1987, p. 1468; Cass. 5.2.1986, in G. Fall., 1986, p. 26; più di recente Cass. 10.3.2008, in Riv. pen., 2009, p. 112 ). Un secondo più rigoroso orientamento ritiene invece che anche la mera indicazione astratta circa i mezzi attraverso i quali sottrarre ai creditori i beni, accompagnata dalla consapevolezza dei propositi illeciti del cliente, costituisce un contributo causale all’illecito commesso dall’imprenditore sorretto dal dolo di partecipazione (Cass., 19.12.1986, in Riv. trim. dir. pen., 1987, p. 948; Cass., 18.12.2000, in Il fall., 2001, p. 1121). Senza dubbio non ricorre il concorso nell’ipotesi in cui il professionista si limiti a recepire le intenzioni criminose del cliente senza dissuaderlo giacché, in difetto di una posizione di garanzia in capo al primo, è realizzata una situazione di mera connivenza, penalmente irrilevante (Casaroli, Art. 216, in Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di Maffei Alberti, p. 1195).
Copyright © - Riproduzione riservata
(Sentenza Cassazione penale 17/10/2011, n. 37370)